Art. 1677-bis c.c. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

Testo in vigore dal 30 giugno 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.