Art. 1666 c.c. Verifica e pagamento di singole partite
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.
2. Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1666 c.c. disciplina l’opera da eseguire per partite, cioè l’appalto il cui oggetto, per volontà delle parti, è scomponibile in frazioni dotate di una propria individualità: i singoli edifici di un complesso, i lotti di una strada, le singole forniture di una commessa ripetuta. In questi casi la legge consente di anticipare, per ciascuna partita, gli effetti che di regola si producono solo alla fine del rapporto: verifica, pagamento e accettazione.
La ratio è di equilibrio economico e di certezza. L’appaltatore non deve attendere il compimento dell’intera opera per essere pagato di ciò che ha già realizzato; il committente può controllare progressivamente il risultato; entrambi definiscono man mano le partite concluse, evitando che le contestazioni si concentrino tutte al termine. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La distinzione fra pagamento di una partita e acconto è il cuore della norma. Il primo remunera una frazione dell’opera definita e verificata, che può essere oggetto di autonoma consegna; il secondo è un anticipo sul prezzo complessivo, correlato soltanto all’avanzamento quantitativo dei lavori, che lascia impregiudicata la verifica finale.
Profili applicativi
Nella pratica edilizia è assai frequente il pagamento a stati di avanzamento lavori (SAL), cioè documenti che certificano periodicamente la quantità di lavori eseguiti e il relativo importo. Secondo la giurisprudenza il sistema dei SAL non trasforma l’appalto in un’opera per partite: i pagamenti relativi sono acconti, la sottoscrizione dello stato di avanzamento non equivale alla verifica di una partita e non comporta accettazione. Chi invoca l’art. 1666 c.c. deve dunque allegare e provare che il contratto è stato concluso ed eseguito per partite.
Ne segue, per il committente, che il pagamento dei SAL non lo priva della garanzia per i vizi, che potrà far valere alla consegna; per l’appaltatore, che gli stati di avanzamento formati in contraddittorio con il direttore dei lavori del committente costituiscono valida prova del credito, salvo prova contraria del committente. Inoltre il committente che non paga gli acconti dovuti non può opporre all’appaltatore l’eccezione di inadempimento per difetti che riguardano l’opera finale, mentre l’appaltatore non pagato può sospendere i lavori.
Quando invece l’appalto è davvero per partite, l’appaltatore ha un diritto pieno al pagamento della partita conforme al contratto, che il committente non può rifiutare adducendo il timore di un futuro inadempimento sulle partite successive.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma applica alle singole partite gli istituti dell’art. 1665 c.c. (verifica, accettazione, pagamento) e, di riflesso, la regola dell’art. 1667, primo comma, c.c., per cui l’accettazione esclude la garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili. Si coordina con l’art. 1662 c.c. sul controllo in corso d’opera, con l’art. 1460 c.c. sull’eccezione di inadempimento e con l’art. 1181 c.c., che consente al creditore di rifiutare un adempimento parziale salvo diversa previsione. Per la somministrazione di cose o servizi periodici la disciplina è invece quella degli artt. 1559 e seguenti c.c. Negli appalti pubblici l’accettazione segue solo al collaudo, e i pagamenti in corso d’opera hanno sempre natura di acconto.