Art. 1666 c.c. Verifica e pagamento di singole partite

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

2. Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1666 c.c. disciplina l’opera da eseguire per partite, cioè l’appalto il cui oggetto, per volontà delle parti, è scomponibile in frazioni dotate di una propria individualità: i singoli edifici di un complesso, i lotti di una strada, le singole forniture di una commessa ripetuta. In questi casi la legge consente di anticipare, per ciascuna partita, gli effetti che di regola si producono solo alla fine del rapporto: verifica, pagamento e accettazione.

La ratio è di equilibrio economico e di certezza. L’appaltatore non deve attendere il compimento dell’intera opera per essere pagato di ciò che ha già realizzato; il committente può controllare progressivamente il risultato; entrambi definiscono man mano le partite concluse, evitando che le contestazioni si concentrino tutte al termine. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • verifica per partite (primo comma): ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite;
  • pagamento proporzionale: in tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita;
  • presunzione di accettazione (secondo comma): il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata, con gli effetti dell’art. 1665 c.c. e la perdita della garanzia per i vizi riconoscibili;
  • acconti: il versamento di semplici acconti non produce questo effetto.

La distinzione fra pagamento di una partita e acconto è il cuore della norma. Il primo remunera una frazione dell’opera definita e verificata, che può essere oggetto di autonoma consegna; il secondo è un anticipo sul prezzo complessivo, correlato soltanto all’avanzamento quantitativo dei lavori, che lascia impregiudicata la verifica finale.

Profili applicativi

Nella pratica edilizia è assai frequente il pagamento a stati di avanzamento lavori (SAL), cioè documenti che certificano periodicamente la quantità di lavori eseguiti e il relativo importo. Secondo la giurisprudenza il sistema dei SAL non trasforma l’appalto in un’opera per partite: i pagamenti relativi sono acconti, la sottoscrizione dello stato di avanzamento non equivale alla verifica di una partita e non comporta accettazione. Chi invoca l’art. 1666 c.c. deve dunque allegare e provare che il contratto è stato concluso ed eseguito per partite.

Ne segue, per il committente, che il pagamento dei SAL non lo priva della garanzia per i vizi, che potrà far valere alla consegna; per l’appaltatore, che gli stati di avanzamento formati in contraddittorio con il direttore dei lavori del committente costituiscono valida prova del credito, salvo prova contraria del committente. Inoltre il committente che non paga gli acconti dovuti non può opporre all’appaltatore l’eccezione di inadempimento per difetti che riguardano l’opera finale, mentre l’appaltatore non pagato può sospendere i lavori.

Quando invece l’appalto è davvero per partite, l’appaltatore ha un diritto pieno al pagamento della partita conforme al contratto, che il committente non può rifiutare adducendo il timore di un futuro inadempimento sulle partite successive.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 9 settembre 2003, n. 13132: il secondo comma si riferisce ai contratti relativi a opere da eseguire per partite, nei quali verifica, pagamento e accettazione riguardano le singole frazioni, che possono avere autonomia funzionale e formare oggetto di autonoma consegna; non si applica agli appalti non convenuti ed eseguiti per partite.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 agosto 1993, n. 8752: l’opera per partite presuppone la scomposizione voluta dalle parti in frazioni dotate di individualità; non ricorre quando il prezzo è pagato con acconti correlati alla graduale esecuzione, e la constatazione di ciascun SAL non equivale alla verifica di una partita.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 30 settembre 2022, n. 28440: chi invoca la presunzione di accettazione deve allegare specificamente che il contratto è stato stipulato ed eseguito per partite; non basta affermare che i lavori erano a corpo e non a misura.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 maggio 2019, n. 13224: i pagamenti in acconto sulla base dell’avanzamento dei lavori non dimostrano di per sé l’accettazione tacita dell’opera, in assenza di una effettiva consegna.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 gennaio 2011, n. 106: il pagamento di acconti sulla base di SAL non sostituisce la verifica finale; i SAL formati in contraddittorio con il direttore dei lavori del committente provano tuttavia il credito dell’appaltatore, salvo che il committente dimostri la difformità tra quanto certificato e quanto eseguito.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 ottobre 2022, n. 31387: se gli acconti sono subordinati alla sola contabilizzazione dei lavori, il committente che non li paga non può avvalersi dell’eccezione di inadempimento, mentre l’appaltatore non pagato può sospendere l’esecuzione; in caso di inadempimenti reciproci occorre una valutazione comparativa.
  • Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 1980, n. 4005: nell’appalto per partite il pagamento può essere negato solo per difformità della partita compiuta rispetto al contratto, non per il timore di un futuro inadempimento per ritardo dell’appaltatore.

Rapporti con altre norme

La norma applica alle singole partite gli istituti dell’art. 1665 c.c. (verifica, accettazione, pagamento) e, di riflesso, la regola dell’art. 1667, primo comma, c.c., per cui l’accettazione esclude la garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili. Si coordina con l’art. 1662 c.c. sul controllo in corso d’opera, con l’art. 1460 c.c. sull’eccezione di inadempimento e con l’art. 1181 c.c., che consente al creditore di rifiutare un adempimento parziale salvo diversa previsione. Per la somministrazione di cose o servizi periodici la disciplina è invece quella degli artt. 1559 e seguenti c.c. Negli appalti pubblici l’accettazione segue solo al collaudo, e i pagamenti in corso d’opera hanno sempre natura di acconto.