Art. 1656 c.c. Subappalto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
1. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1656 c.c. vieta all’appaltatore di affidare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente. Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore commette a un terzo, il subappaltatore, l’esecuzione in tutto o in parte della prestazione che egli stesso si è obbligato a compiere: è un contratto derivato, che ha la stessa natura dell’appalto principale ma resta un rapporto distinto, al quale il committente originario è estraneo.
La ratio del divieto risiede nella componente fiduciaria dell’appalto. Il committente sceglie l’appaltatore in considerazione della sua organizzazione, della sua competenza tecnica e della sua affidabilità, e ha interesse a che l’opera sia eseguita da chi ha scelto. L’autorizzazione consente di estendere quella fiducia alla scelta del subappaltatore. Il testo è invariato dal 1942; per gli appalti pubblici la materia è regolata in modo autonomo dalla legislazione speciale, oggi dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Contenuto della disposizione
Anche quando autorizzato, il subappalto non crea rapporti diretti tra committente e subappaltatore: l’appaltatore resta l’unico obbligato verso il committente per l’esecuzione dell’intera opera, comprese le parti subappaltate, e il subappaltatore risponde solo verso l’appaltatore e solo a lui può chiedere il pagamento.
Profili applicativi
Nell’appalto privato la conseguenza più rilevante riguarda i rapporti di pagamento. Il subappaltatore non pagato non può agire contro il committente, neppure se questi era presente in cantiere, ha vigilato sui lavori o ha autorizzato di fatto alcune spese: la consapevolezza e perfino il consenso del committente rendono soltanto legittimo il subappalto. Ricorrono invece rapporti diretti solo in presenza di accordi specifici. La responsabilità del subappaltatore verso il committente per danni all’opera, in mancanza di contratto, è di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Quanto alla gravità dell’inadempimento, il subappalto non autorizzato non comporta automaticamente la risoluzione dell’appalto. La clausola che si limita a ripetere il divieto di legge non basta a renderlo essenziale: se le parti vogliono che la violazione determini lo scioglimento del contratto devono prevedere una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il committente può comunque recedere ai sensi dell’art. 1671 c.c., indennizzando l’appaltatore.
Negli appalti pubblici il quadro è diverso: il subappalto è soggetto ad autorizzazione preventiva della stazione appaltante e la sua violazione integra anche un reato (art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646). La giurisprudenza ne ha tratto la nullità del subcontratto non autorizzato per contrasto con norma imperativa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il subappalto è collegato all’art. 1655 c.c., che definisce l’appalto, e all’art. 1670 c.c., che regola l’azione di regresso dell’appaltatore verso i subappaltatori per i vizi denunciati dal committente, con termine di decadenza di sessanta giorni. La violazione del divieto rileva ai fini degli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c.; resta salvo il recesso del committente ex art. 1671 c.c. Nel contratto d’opera la regola parallela è quella dell’art. 2232 c.c. per le professioni intellettuali. Per i lavori pubblici valgono le norme del d.lgs. n. 36 del 2023 sul subappalto e sul pagamento diretto dei subappaltatori, e la sanzione penale dell’art. 21 della legge n. 646 del 1982.