Art. 1674 c.c. Morte dell’appaltatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1674 c.c. regola la sorte dell’appalto quando muore l’appaltatore persona fisica. La scelta del legislatore è netta: il contratto, di regola, non si scioglie e prosegue con gli eredi. La soluzione riflette la natura dell’appalto come contratto d’impresa: l’appaltatore si obbliga con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.), sicché ciò che conta per il committente è normalmente la struttura produttiva, non la persona del titolare.
La regola si distingue da quella del contratto d’opera, nel quale la prestazione è di regola personale e la morte del prestatore incide sul rapporto, e da quella del mandato, che si estingue per morte di una delle parti (art. 1722, n. 4, c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il recesso previsto dalla seconda parte della norma si differenzia da quello dell’art. 1671 c.c.: è un recesso giustificato, che presuppone una valutazione oggettiva dell’inidoneità degli eredi (mancanza di competenze tecniche, di organizzazione, di mezzi) e che, secondo l’opinione prevalente, non obbliga a indennizzare il mancato guadagno, restando dovuto il valore delle opere già eseguite. Lo scioglimento, in ogni caso, opera per il futuro e lascia fermi i crediti già maturati.
Profili applicativi
Nella pratica la norma interessa soprattutto le piccole imprese individuali edili e artigiane. Alla morte del titolare occorre verificare: se il contratto presentava carattere personale, circostanza da desumere dal contenuto dell’incarico e dalle trattative; se gli eredi intendono e possono proseguire, eventualmente conferendo l’azienda in una società o cedendola; se il committente ha interesse a recedere. Il committente prudente, prima di recedere, dovrebbe documentare le ragioni concrete della mancanza di affidamento, perché un recesso privo di questo presupposto può essere riqualificato come recesso ordinario ai sensi dell’art. 1671 c.c., con obbligo di indennizzare anche il mancato guadagno.
Gli eredi sono comunque legittimati a far valere i crediti già sorti in capo al defunto per i lavori eseguiti e, all’opposto, rispondono delle obbligazioni nascenti dal contratto, nei limiti propri dell’accettazione ereditaria. Diverse dalla morte sono le vicende dell’impresa: il trasferimento o l’affitto dell’azienda comportano il subentro dell’acquirente nei contratti d’appalto ai sensi dell’art. 2558 c.c., mentre l’apertura della procedura concorsuale dell’appaltatore è disciplinata dalla legge fallimentare e oggi dal codice della crisi d’impresa. La norma non regola la morte del committente: in tal caso il contratto prosegue con i suoi eredi, salvo che l’opera fosse destinata esclusivamente alla persona del defunto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1674 c.c. presuppone la nozione di appalto dell’art. 1655 c.c. e il divieto di subappalto non autorizzato dell’art. 1656 c.c., espressione dello stesso rilievo, limitato, della persona dell’appaltatore. Il recesso degli eredi va distinto da quello dell’art. 1671 c.c. e, quanto agli effetti restitutori, si coordina con l’art. 1672 c.c., che regola lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta. Le vicende dell’azienda trovano disciplina negli artt. 2558-2560 c.c.; nel contratto d’opera la diversa regola si ricava dagli artt. 2222 e 2232 c.c.; nel mandato, dall’art. 1722 c.c.