Art. 1674 c.c. Morte dell’appaltatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1674 c.c. regola la sorte dell’appalto quando muore l’appaltatore persona fisica. La scelta del legislatore è netta: il contratto, di regola, non si scioglie e prosegue con gli eredi. La soluzione riflette la natura dell’appalto come contratto d’impresa: l’appaltatore si obbliga con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.), sicché ciò che conta per il committente è normalmente la struttura produttiva, non la persona del titolare.

La regola si distingue da quella del contratto d’opera, nel quale la prestazione è di regola personale e la morte del prestatore incide sul rapporto, e da quella del mandato, che si estingue per morte di una delle parti (art. 1722, n. 4, c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • regola generale: la morte dell’appaltatore non scioglie il contratto; gli eredi subentrano nella sua posizione per successione a titolo universale, con i relativi diritti (in primo luogo il corrispettivo) e obblighi (completare l’opera, garantirne la conformità);
  • eccezione dell’intuitus personae: il contratto si scioglie se la considerazione della persona dell’appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, come accade quando il committente abbia scelto proprio quell’artigiano o quel professionista per le sue qualità individuali; la prova grava su chi invoca lo scioglimento;
  • recesso del committente: anche quando il contratto prosegue, il committente può sempre recedere se gli eredi non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

Il recesso previsto dalla seconda parte della norma si differenzia da quello dell’art. 1671 c.c.: è un recesso giustificato, che presuppone una valutazione oggettiva dell’inidoneità degli eredi (mancanza di competenze tecniche, di organizzazione, di mezzi) e che, secondo l’opinione prevalente, non obbliga a indennizzare il mancato guadagno, restando dovuto il valore delle opere già eseguite. Lo scioglimento, in ogni caso, opera per il futuro e lascia fermi i crediti già maturati.

Profili applicativi

Nella pratica la norma interessa soprattutto le piccole imprese individuali edili e artigiane. Alla morte del titolare occorre verificare: se il contratto presentava carattere personale, circostanza da desumere dal contenuto dell’incarico e dalle trattative; se gli eredi intendono e possono proseguire, eventualmente conferendo l’azienda in una società o cedendola; se il committente ha interesse a recedere. Il committente prudente, prima di recedere, dovrebbe documentare le ragioni concrete della mancanza di affidamento, perché un recesso privo di questo presupposto può essere riqualificato come recesso ordinario ai sensi dell’art. 1671 c.c., con obbligo di indennizzare anche il mancato guadagno.

Gli eredi sono comunque legittimati a far valere i crediti già sorti in capo al defunto per i lavori eseguiti e, all’opposto, rispondono delle obbligazioni nascenti dal contratto, nei limiti propri dell’accettazione ereditaria. Diverse dalla morte sono le vicende dell’impresa: il trasferimento o l’affitto dell’azienda comportano il subentro dell’acquirente nei contratti d’appalto ai sensi dell’art. 2558 c.c., mentre l’apertura della procedura concorsuale dell’appaltatore è disciplinata dalla legge fallimentare e oggi dal codice della crisi d’impresa. La norma non regola la morte del committente: in tal caso il contratto prosegue con i suoi eredi, salvo che l’opera fosse destinata esclusivamente alla persona del defunto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 ottobre 2018, n. 25061: alla morte dell’appaltatore gli eredi succedono a titolo universale nel suo patrimonio, compresi l’azienda e i crediti derivanti dall’appalto; l’eventuale scioglimento del contratto opera solo per il futuro e non incide sulla legittimazione degli eredi, o della società cui abbiano conferito le quote, a far valere i diritti già maturati.
  • Cassazione civile, sez. I, 7 agosto 1997, n. 7287: in un appalto pubblico aggiudicato a imprese riunite, la morte del titolare di una di esse determina la prosecuzione del rapporto, soggettivamente modificato, con persistente applicazione della relativa disciplina anche alle domande proposte dagli eredi.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 dicembre 2018, n. 31466: l’appalto è un contratto d’impresa privo di carattere personale, nel quale il cessionario o l’affittuario dell’azienda subentra automaticamente ai sensi dell’art. 2558 c.c., senza necessità del consenso del committente, al quale resta solo il recesso per giusta causa.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2015, n. 4617: lo scioglimento dell’appalto per fallimento dell’appaltatore, nel regime dell’art. 81 della legge fallimentare, ha efficacia per il futuro e fa salvi gli effetti già prodotti, sicché al curatore spetta il corrispettivo delle opere eseguite, salvo il risarcimento dei danni da ritardo o inesatto adempimento.

Rapporti con altre norme

L’art. 1674 c.c. presuppone la nozione di appalto dell’art. 1655 c.c. e il divieto di subappalto non autorizzato dell’art. 1656 c.c., espressione dello stesso rilievo, limitato, della persona dell’appaltatore. Il recesso degli eredi va distinto da quello dell’art. 1671 c.c. e, quanto agli effetti restitutori, si coordina con l’art. 1672 c.c., che regola lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta. Le vicende dell’azienda trovano disciplina negli artt. 2558-2560 c.c.; nel contratto d’opera la diversa regola si ricava dagli artt. 2222 e 2232 c.c.; nel mandato, dall’art. 1722 c.c.