Art. 1678 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1678 c.c. apre il capo VIII del titolo III del libro quarto e definisce il contratto di trasporto: con esso il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. La definizione individua il tipo contrattuale e consente di distinguerlo dalle figure vicine (appalto di servizi, spedizione, deposito, noleggio), con conseguenze rilevanti sulla disciplina applicabile, in particolare sulla responsabilità del vettore e sulla prescrizione breve dell’art. 2951 c.c.

Il trasporto è un contratto consensuale, che si perfeziona con l’accordo e non con la consegna delle cose, a prestazioni corrispettive e di risultato: il vettore non promette soltanto un’attività diligente, ma il trasferimento effettivo, assumendone il rischio e la direzione tecnica. Accanto alla disciplina codicistica operano numerose fonti speciali (codice della navigazione, convenzioni internazionali, legislazione sull’autotrasporto, regolamenti europei sui diritti dei passeggeri), che prevalgono nei rispettivi ambiti. Il testo dell’art. 1678 c.c. non ha subito modifiche.

Contenuto della disposizione

  • parti: il vettore, che esegue il trasferimento con mezzi propri o altrui, e il viaggiatore o il mittente; nel trasporto di cose interviene spesso il destinatario, terzo che acquista diritti verso il vettore (artt. 1689 ss. c.c.);
  • oggetto: il trasferimento di persone o di cose da un luogo a un altro, comprensivo della custodia delle cose durante il viaggio e della protezione dell’incolumità del viaggiatore;
  • corrispettivo: elemento naturale del tipo; tuttavia il codice equipara al trasporto oneroso quello gratuito, nel quale il vettore ha comunque un interesse giuridicamente apprezzabile, mentre ne resta fuori il trasporto di mera cortesia, regolato dalla responsabilità extracontrattuale;
  • rischio: grava sul vettore, che risponde secondo le regole speciali degli artt. 1681 e 1693 c.c.

La qualità di vettore non dipende dalla proprietà del mezzo né dall’esecuzione materiale del trasporto: chi assume l’obbligazione di trasferire resta vettore anche se si avvale di un sub-vettore, del cui operato risponde verso il mittente.

Profili applicativi

Il principale problema pratico è la qualificazione. Si ha spedizione (art. 1737 c.c.) quando l’incaricato si obbliga soltanto a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto con altri, senza assumere il rischio del trasferimento; si ha invece trasporto quando l’incaricato si obbliga a trasferire, anche servendosi di terzi. Nei casi dubbi rilevano indizi come la pattuizione di un compenso unitario, il rilascio della lettera di vettura e l’assunzione dei rischi.

Si ha appalto di servizi di trasporto quando le parti hanno pianificato una serie di trasporti continuativi, con corrispettivo unitario e un’organizzazione apprestata dal trasportatore per soddisfare in modo durevole le esigenze del committente. La distinzione ha forti ricadute lavoristiche e previdenziali, perché all’appalto si applica la responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Per l’appalto congiunto di più servizi di logistica, l’art. 1677-bis c.c. sottopone le sole attività di trasferimento alle norme sul trasporto, in quanto compatibili.

Nel trasporto di cose con sub-vettore, il primo vettore assume verso il sub-vettore la posizione di sub-mittente e può agire contro di lui per la perdita della merce, indipendentemente dall’iniziativa del mittente originario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 30 dicembre 2025, n. 34896: è configurabile un appalto di servizi di trasporto, e non un semplice trasporto, quando il trasportatore appresta un’apposita organizzazione di mezzi in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti, con molteplicità e sistematicità delle prestazioni e corrispettivo unitario, a prescindere dal nome dato dalle parti.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 6 luglio 2023, n. 19106: ricorre l’appalto di servizi quando l’oggetto è una serie di prestazioni continuative con corrispettivo non correlato al singolo viaggio, ma pattuito in modo unitario per un servizio durevole; l’autonomia contrattuale non impedisce la riqualificazione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 19 agosto 2022, n. 24983: contratti denominati di subtrasporto possono essere riqualificati come appalto di servizi quando rientrano in una strategia sistematica di esternalizzazione, con conseguente solidarietà contributiva del committente.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 maggio 2018, n. 13374: il vettore che si avvale di un sub-vettore risponde dell’intero trasporto verso il mittente e, quale sub-mittente, può agire contro il sub-vettore per la perdita delle cose; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 2003, n. 12125: il vettore si obbliga a trasferire assumendo i rischi dell’esecuzione, lo spedizioniere solo a concludere il contratto di trasporto; nel dubbio, il compenso unitario è indizio, non decisivo, della volontà di stipulare un trasporto.
  • Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 1991, n. 5568: il vettore esaurisce i suoi obblighi con il trasferimento delle cose al luogo indicato, mentre lo spedizioniere risponde solo della mancata conclusione del contratto di trasporto.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 1990, n. 1700: il trasporto di cortesia, offerto per amicizia o liberalità, è privo di natura negoziale e non beneficia della presunzione di responsabilità dell’art. 1681 c.c., estesa invece al trasporto gratuito.

Rapporti con altre norme

All’art. 1678 c.c. seguono le disposizioni generali (artt. 1679-1680 c.c.), quelle sul trasporto di persone (artt. 1681-1682 c.c.) e sul trasporto di cose (artt. 1683-1702 c.c.). La disciplina si coordina con l’art. 1677-bis c.c. (logistica), con l’art. 1737 c.c. (spedizione) e con l’art. 2951 c.c. sulla prescrizione annuale dei diritti derivanti dal trasporto. L’art. 1680 c.c. fa salve le norme del codice della navigazione e delle leggi speciali; per l’autotrasporto di merci rileva il d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, per i trasporti internazionali le convenzioni CMR e di Montreal.