Art. 1678 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
1. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1678 c.c. apre il capo VIII del titolo III del libro quarto e definisce il contratto di trasporto: con esso il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. La definizione individua il tipo contrattuale e consente di distinguerlo dalle figure vicine (appalto di servizi, spedizione, deposito, noleggio), con conseguenze rilevanti sulla disciplina applicabile, in particolare sulla responsabilità del vettore e sulla prescrizione breve dell’art. 2951 c.c.
Il trasporto è un contratto consensuale, che si perfeziona con l’accordo e non con la consegna delle cose, a prestazioni corrispettive e di risultato: il vettore non promette soltanto un’attività diligente, ma il trasferimento effettivo, assumendone il rischio e la direzione tecnica. Accanto alla disciplina codicistica operano numerose fonti speciali (codice della navigazione, convenzioni internazionali, legislazione sull’autotrasporto, regolamenti europei sui diritti dei passeggeri), che prevalgono nei rispettivi ambiti. Il testo dell’art. 1678 c.c. non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
La qualità di vettore non dipende dalla proprietà del mezzo né dall’esecuzione materiale del trasporto: chi assume l’obbligazione di trasferire resta vettore anche se si avvale di un sub-vettore, del cui operato risponde verso il mittente.
Profili applicativi
Il principale problema pratico è la qualificazione. Si ha spedizione (art. 1737 c.c.) quando l’incaricato si obbliga soltanto a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto con altri, senza assumere il rischio del trasferimento; si ha invece trasporto quando l’incaricato si obbliga a trasferire, anche servendosi di terzi. Nei casi dubbi rilevano indizi come la pattuizione di un compenso unitario, il rilascio della lettera di vettura e l’assunzione dei rischi.
Si ha appalto di servizi di trasporto quando le parti hanno pianificato una serie di trasporti continuativi, con corrispettivo unitario e un’organizzazione apprestata dal trasportatore per soddisfare in modo durevole le esigenze del committente. La distinzione ha forti ricadute lavoristiche e previdenziali, perché all’appalto si applica la responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Per l’appalto congiunto di più servizi di logistica, l’art. 1677-bis c.c. sottopone le sole attività di trasferimento alle norme sul trasporto, in quanto compatibili.
Nel trasporto di cose con sub-vettore, il primo vettore assume verso il sub-vettore la posizione di sub-mittente e può agire contro di lui per la perdita della merce, indipendentemente dall’iniziativa del mittente originario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
All’art. 1678 c.c. seguono le disposizioni generali (artt. 1679-1680 c.c.), quelle sul trasporto di persone (artt. 1681-1682 c.c.) e sul trasporto di cose (artt. 1683-1702 c.c.). La disciplina si coordina con l’art. 1677-bis c.c. (logistica), con l’art. 1737 c.c. (spedizione) e con l’art. 2951 c.c. sulla prescrizione annuale dei diritti derivanti dal trasporto. L’art. 1680 c.c. fa salve le norme del codice della navigazione e delle leggi speciali; per l’autotrasporto di merci rileva il d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, per i trasporti internazionali le convenzioni CMR e di Montreal.