Art. 1676 c.c. Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1676 c.c. attribuisce a coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno lavorato per eseguire l’opera o prestare il servizio un’azione diretta contro il committente, per ottenere quanto loro dovuto entro il limite del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento della domanda. È una delle poche ipotesi in cui il codice consente a un terzo di agire direttamente contro il debitore del proprio debitore, al di fuori dello schema dell’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).
La ratio è di tutela del lavoro: chi ha contribuito con la propria attività a realizzare un’opera di cui il committente beneficia non deve sopportare il rischio dell’insolvenza del datore di lavoro. Il legislatore vincola a questo scopo il credito dell’appaltatore per il corrispettivo, rendendolo indisponibile a favore dei lavoratori dal momento in cui essi si rivolgono al committente. Il testo è quello originario del 1942; accanto a esso opera oggi la responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha presupposti e limiti diversi.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il primo controllo pratico riguarda l’esistenza di un residuo debito del committente: se il prezzo è stato interamente pagato prima della richiesta dei lavoratori, l’azione è preclusa, e l’onere di provare la persistenza del debito grava sul lavoratore. Per questo è decisivo agire con tempestività, anche con una semplice lettera raccomandata o una richiesta di conciliazione, che rende indisponibile il credito dell’appaltatore. Il committente che, ricevuta la richiesta, continua a pagare l’appaltatore non si libera verso i dipendenti.
Il fallimento o la liquidazione giudiziale dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione: le somme ottenute non appartengono al patrimonio del fallito, perché l’azione incide direttamente sul patrimonio del committente, e la preferenza così accordata ai lavoratori non viola la parità di trattamento dei creditori. Diverso è il caso in cui un altro creditore abbia ottenuto, all’esito di un pignoramento presso terzi, l’assegnazione del credito dell’appaltatore: l’ordinanza di assegnazione trasferisce il credito e può far venir meno, se sopravvenuta, il presupposto dell’azione.
Nella scelta difensiva va confrontata l’azione dell’art. 1676 c.c. con quella dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003: quest’ultima prescinde dal debito residuo del committente e copre anche i contributi, ma è soggetta a un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1676 c.c. si colloca accanto all’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e alle altre azioni dirette del codice, come quella del locatore verso il subconduttore (art. 1595 c.c.). Va coordinato con l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (solidarietà retributiva e contributiva), con l’art. 2948 c.c. sulla prescrizione dei crediti di lavoro e, in caso di insolvenza, con le norme sulla liquidazione giudiziale del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Negli appalti pubblici concorrono i poteri di intervento sostitutivo della stazione appaltante previsti dal codice dei contratti pubblici.