Art. 1676 c.c. Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1676 c.c. attribuisce a coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno lavorato per eseguire l’opera o prestare il servizio un’azione diretta contro il committente, per ottenere quanto loro dovuto entro il limite del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento della domanda. È una delle poche ipotesi in cui il codice consente a un terzo di agire direttamente contro il debitore del proprio debitore, al di fuori dello schema dell’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).

La ratio è di tutela del lavoro: chi ha contribuito con la propria attività a realizzare un’opera di cui il committente beneficia non deve sopportare il rischio dell’insolvenza del datore di lavoro. Il legislatore vincola a questo scopo il credito dell’appaltatore per il corrispettivo, rendendolo indisponibile a favore dei lavoratori dal momento in cui essi si rivolgono al committente. Il testo è quello originario del 1942; accanto a esso opera oggi la responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha presupposti e limiti diversi.

Contenuto della disposizione

  • legittimati: i dipendenti dell’appaltatore impiegati nell’esecuzione dell’appalto; la giurisprudenza estende la tutela ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente e agli appalti stipulati con la pubblica amministrazione;
  • oggetto: i soli crediti maturati per l’attività svolta in quell’appalto (retribuzioni e trattamento di fine rapporto per la quota corrispondente), non altri crediti nascenti dal rapporto di lavoro;
  • limite quantitativo: l’azione è proponibile fino alla concorrenza di quanto il committente deve ancora all’appaltatore nel momento in cui i lavoratori propongono la domanda;
  • domanda: è sufficiente anche una richiesta stragiudiziale, purché portata a conoscenza del committente;
  • effetti: il committente diventa debitore diretto dei lavoratori, in solido con l’appaltatore, e non può più pagare a quest’ultimo; il pagamento eseguito ai lavoratori estingue in pari misura sia il debito verso l’appaltatore sia quello dell’appaltatore verso i dipendenti.

Profili applicativi

Il primo controllo pratico riguarda l’esistenza di un residuo debito del committente: se il prezzo è stato interamente pagato prima della richiesta dei lavoratori, l’azione è preclusa, e l’onere di provare la persistenza del debito grava sul lavoratore. Per questo è decisivo agire con tempestività, anche con una semplice lettera raccomandata o una richiesta di conciliazione, che rende indisponibile il credito dell’appaltatore. Il committente che, ricevuta la richiesta, continua a pagare l’appaltatore non si libera verso i dipendenti.

Il fallimento o la liquidazione giudiziale dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione: le somme ottenute non appartengono al patrimonio del fallito, perché l’azione incide direttamente sul patrimonio del committente, e la preferenza così accordata ai lavoratori non viola la parità di trattamento dei creditori. Diverso è il caso in cui un altro creditore abbia ottenuto, all’esito di un pignoramento presso terzi, l’assegnazione del credito dell’appaltatore: l’ordinanza di assegnazione trasferisce il credito e può far venir meno, se sopravvenuta, il presupposto dell’azione.

Nella scelta difensiva va confrontata l’azione dell’art. 1676 c.c. con quella dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003: quest’ultima prescinde dal debito residuo del committente e copre anche i contributi, ma è soggetta a un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 31 ottobre 2025, n. 28770: l’azione è un’azione di cognizione su un diritto proprio dei dipendenti, proponibile anche dopo il fallimento dell’appaltatore; la richiesta stragiudiziale vale come domanda e rende indisponibile il credito; i pignoramenti di altri creditori non la ostacolano fino all’ordinanza di assegnazione, mentre l’esistenza del debito del committente deve persistere fino alla decisione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 12 gennaio 2024, n. 1281: la solidarietà dell’art. 1676 c.c. presuppone pretese effettive dei lavoratori e la persistenza del debito del (sub)committente al momento della domanda; diversamente, quella dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera anche a prezzo pagato, ma entro il termine biennale di decadenza.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 17 dicembre 2019, n. 33407: l’azione non può avere ad oggetto il risarcimento per licenziamento illegittimo, perché riguarda solo il credito maturato per l’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 19 novembre 2010, n. 23489: sono esclusi i crediti diversi da quelli relativi all’attività prestata per l’opera o il servizio appaltati, anche se nascenti dallo stesso rapporto di lavoro.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 515: il fallimento dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione dei dipendenti; il pagamento del committente ai lavoratori estingue in pari misura il suo debito verso l’appaltatore e la difesa fondata su tale pagamento non è un’eccezione in senso proprio.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 22 giugno 2012, n. 10439: la norma si applica anche al subappalto di lavori pubblici, per l’identica esigenza di proteggere i lavoratori dall’inadempimento del datore.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 10 marzo 2001, n. 3559: l’azione è esperibile anche negli appalti con la pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole di contabilità pubblica sull’esigibilità del credito dell’appaltatore.

Rapporti con altre norme

L’art. 1676 c.c. si colloca accanto all’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e alle altre azioni dirette del codice, come quella del locatore verso il subconduttore (art. 1595 c.c.). Va coordinato con l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (solidarietà retributiva e contributiva), con l’art. 2948 c.c. sulla prescrizione dei crediti di lavoro e, in caso di insolvenza, con le norme sulla liquidazione giudiziale del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Negli appalti pubblici concorrono i poteri di intervento sostitutivo della stazione appaltante previsti dal codice dei contratti pubblici.