1. L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1663 c.c. impone all’appaltatore di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, quando si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione. È il complemento dell’art. 1658 c.c.: quando, in deroga alla regola generale, la materia è fornita dal committente, l’appaltatore non è per ciò solo sollevato dal dovere di vigilare sulla sua idoneità.
La ratio sta nella qualificazione professionale dell’appaltatore. Egli è il tecnico dell’arte, che conosce i materiali e le loro caratteristiche, e deve impiegare nell’esecuzione la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c. Il committente, che spesso non ha competenze specifiche, fa affidamento sul suo controllo. La norma esprime così un più ampio dovere di collaborazione e di avviso, che la giurisprudenza ha esteso agli errori del progetto e alle istruzioni impartite dal committente. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
presupposti: la materia è fornita dal committente; i difetti si scoprono nel corso dell’opera; essi possono compromettere la regolare esecuzione;
obbligo: l’appaltatore deve darne pronto avviso al committente, cioè senza ritardo e comunque prima di incorporare la materia difettosa nell’opera;
conseguenze dell’omissione: se l’appaltatore impiega senza riserve materiali viziati o inidonei, risponde dei difetti dell’opera che ne derivano.
La norma non pone un mero onere di comunicazione: dopo l’avviso, l’appaltatore deve astenersi dal continuare a usare la materia difettosa e sospendere la lavorazione interessata. Va esente da responsabilità solo se il committente, informato, insiste per l’impiego: in tal caso l’appaltatore è ridotto a nudus minister, espressione con cui si indica il mero esecutore materiale privo di autonomia, che opera su istruzioni vincolanti e a rischio del committente.
Profili applicativi
La questione si pone quasi sempre nel giudizio sui vizi dell’opera, quando l’appaltatore si difende imputando i difetti ai materiali o al progetto del committente. La giurisprudenza è rigorosa: l’appaltatore deve provare di aver segnalato il problema, di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire dalle insistenze del committente. Non basta che il committente abbia scelto il materiale, né che abbia consegnato un progetto o si sia riservato di approvarlo.
L’obbligo copre non solo i difetti intrinseci della materia, ma anche la sua inidoneità all’uso specifico (un acciaio adatto in ambiente ordinario ma non in ambiente marino) e si estende alle opere preesistenti predisposte dal committente sulle quali l’appaltatore deve innestare la propria prestazione. Il limite è dato dalla conoscibilità: l’appaltatore risponde dei difetti che avrebbe dovuto rilevare con la diligenza tecnica dovuta, non di quelli occulti che neppure un esperto avrebbe potuto riconoscere.
All’appaltatore conviene documentare per iscritto ogni segnalazione, anche con annotazioni nel giornale dei lavori, e ottenere un’istruzione scritta del committente se questi intende comunque procedere. Il richiamo all’art. 1663 c.c. non è un’eccezione in senso stretto del committente, ma un profilo connaturato alla domanda di responsabilità, perché l’impiego di materiali adeguati fa parte dell’esatto adempimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32687: l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetta senza riserve materiali viziati o inidonei forniti dal committente; deve darne avviso, sospendere i lavori e non continuare a usarli, salvo che il committente ne imponga l’impiego riducendolo a nudus minister.
Cassazione civile, sez. II, 13 febbraio 1987, n. 1569: la responsabilità per difformità e vizi non è esclusa per il solo fatto che la materia sia stata fornita dal committente, data la regola dell’art. 1663 c.c.; tanto meno se è stato l’appaltatore a fornirla e il committente si è limitato a scegliere tra tipi previsti dal contratto.
Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 1979, n. 3638: l’obbligo di avviso si applica anche quando l’appaltatore utilizza opere predisposte dal committente; se le accetta senza riserve risponde dei danni derivanti dalla loro inidoneità.
Cassazione civile, sez. II, ord. 12 giugno 2018, n. 15340: l’appaltatore deve controllare le istruzioni del committente e va esente da responsabilità solo provando cumulativamente il dissenso e l’induzione a eseguire per le insistenze del committente; nella specie rispondeva della scelta di un acciaio inidoneo all’ambiente marino.
Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2019, n. 29864: la consegna di un progetto tipo e la riserva di approvazione della progettazione da parte del committente non bastano a qualificare l’appaltatore come nudus minister, né a escluderne l’obbligo di segnalare l’inadeguatezza del progetto.
Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 1 dicembre 2021, n. 37761: l’appaltatore che ha segnalato le criticità esecutive non risponde se il committente gli ha chiesto di procedere assumendosi l’onere di risolverle; il ricorso del committente è stato dichiarato inammissibile.
Cassazione civile, sez. II, ord. 1 ottobre 2019, n. 24466: le certificazioni tecniche qualificate, l’approvazione comunale del progetto o l’ammissione a finanziamento pubblico non mutano l’obbligazione di risultato dell’appaltatore, salvo che l’errore progettuale non fosse palese.
Rapporti con altre norme
La norma presuppone l’art. 1658 c.c., che pone la fornitura della materia a carico dell’appaltatore salvo patto contrario, e si collega all’art. 1673 c.c., per cui il perimento dell’opera per causa non imputabile grava su chi ha fornito la materia. La responsabilità per l’impiego di materiali difettosi si fa valere con la garanzia degli artt. 1667 e 1668 c.c. e, per gli immobili di lunga durata, con l’art. 1669 c.c. Il dovere di diligenza tecnica discende dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; il concorso di responsabilità con progettista e direttore dei lavori è regolato dall’art. 2055 c.c. Per il contratto d’opera valgono i principi generali degli artt. 2222 e seguenti c.c.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1663 c.c. impone all’appaltatore di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, quando si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione. È il complemento dell’art. 1658 c.c.: quando, in deroga alla regola generale, la materia è fornita dal committente, l’appaltatore non è per ciò solo sollevato dal dovere di vigilare sulla sua idoneità.
La ratio sta nella qualificazione professionale dell’appaltatore. Egli è il tecnico dell’arte, che conosce i materiali e le loro caratteristiche, e deve impiegare nell’esecuzione la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c. Il committente, che spesso non ha competenze specifiche, fa affidamento sul suo controllo. La norma esprime così un più ampio dovere di collaborazione e di avviso, che la giurisprudenza ha esteso agli errori del progetto e alle istruzioni impartite dal committente. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma non pone un mero onere di comunicazione: dopo l’avviso, l’appaltatore deve astenersi dal continuare a usare la materia difettosa e sospendere la lavorazione interessata. Va esente da responsabilità solo se il committente, informato, insiste per l’impiego: in tal caso l’appaltatore è ridotto a nudus minister, espressione con cui si indica il mero esecutore materiale privo di autonomia, che opera su istruzioni vincolanti e a rischio del committente.
Profili applicativi
La questione si pone quasi sempre nel giudizio sui vizi dell’opera, quando l’appaltatore si difende imputando i difetti ai materiali o al progetto del committente. La giurisprudenza è rigorosa: l’appaltatore deve provare di aver segnalato il problema, di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire dalle insistenze del committente. Non basta che il committente abbia scelto il materiale, né che abbia consegnato un progetto o si sia riservato di approvarlo.
L’obbligo copre non solo i difetti intrinseci della materia, ma anche la sua inidoneità all’uso specifico (un acciaio adatto in ambiente ordinario ma non in ambiente marino) e si estende alle opere preesistenti predisposte dal committente sulle quali l’appaltatore deve innestare la propria prestazione. Il limite è dato dalla conoscibilità: l’appaltatore risponde dei difetti che avrebbe dovuto rilevare con la diligenza tecnica dovuta, non di quelli occulti che neppure un esperto avrebbe potuto riconoscere.
All’appaltatore conviene documentare per iscritto ogni segnalazione, anche con annotazioni nel giornale dei lavori, e ottenere un’istruzione scritta del committente se questi intende comunque procedere. Il richiamo all’art. 1663 c.c. non è un’eccezione in senso stretto del committente, ma un profilo connaturato alla domanda di responsabilità, perché l’impiego di materiali adeguati fa parte dell’esatto adempimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone l’art. 1658 c.c., che pone la fornitura della materia a carico dell’appaltatore salvo patto contrario, e si collega all’art. 1673 c.c., per cui il perimento dell’opera per causa non imputabile grava su chi ha fornito la materia. La responsabilità per l’impiego di materiali difettosi si fa valere con la garanzia degli artt. 1667 e 1668 c.c. e, per gli immobili di lunga durata, con l’art. 1669 c.c. Il dovere di diligenza tecnica discende dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; il concorso di responsabilità con progettista e direttore dei lavori è regolato dall’art. 2055 c.c. Per il contratto d’opera valgono i principi generali degli artt. 2222 e seguenti c.c.