Art. 1671 c.c. Recesso unilaterale dal contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1671 c.c. attribuisce al committente il potere di sciogliersi unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento, anche dopo l’inizio dei lavori o del servizio, a condizione di tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Si tratta di un recesso legale, cioè previsto direttamente dalla legge e non da una clausola negoziale, che deroga al principio di irrevocabilità del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.

La ratio risiede nella funzione dell’appalto: l’opera o il servizio sono realizzati nell’esclusivo interesse del committente, che non deve restare vincolato quando quell’interesse sia venuto meno, per ragioni economiche, per un mutamento dei programmi o per la perdita di fiducia nell’appaltatore. L’appaltatore non ha un diritto a proseguire l’esecuzione, ma soltanto a non subire pregiudizi patrimoniali dallo scioglimento: la legge bilancia la libertà del committente con un obbligo indennitario che ne tempera l’esercizio. Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • titolare: il solo committente; l’appaltatore non dispone di un recesso analogo, salvo patto o specifiche ipotesi di legge, come quella delle variazioni necessarie di notevole entità (art. 1660 c.c.);
  • tempo: il recesso può essere esercitato in ogni momento successivo alla conclusione del contratto, anche ad esecuzione iniziata, a differenza del recesso convenzionale dell’art. 1373 c.c., che di regola è ammesso solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione;
  • forma e motivazione: è un atto unilaterale recettizio, a forma libera salvo diversa previsione contrattuale, che non richiede giusta causa né alcuna motivazione;
  • effetti: il contratto si scioglie con efficacia per il futuro; il committente acquista l’opera eseguita e deve l’indennizzo;
  • indennizzo: comprende tre voci, cioè le spese sostenute, il valore dei lavori eseguiti e il mancato guadagno, inteso come utile netto che l’appaltatore avrebbe ricavato dall’esecuzione integrale.

L’indennizzo non è un risarcimento del danno: è la contropartita lecita dell’esercizio di un diritto potestativo, ossia di un potere di modificare unilateralmente la sfera giuridica altrui cui l’altra parte non può opporsi.

Profili applicativi

Il punto più delicato è il rapporto con la risoluzione per inadempimento. Il committente insoddisfatto può scegliere tra due strade che si escludono a vicenda: chiedere la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., dimostrando un inadempimento di non scarsa importanza, oppure recedere ai sensi dell’art. 1671 c.c. Una volta receduto, non può più domandare la risoluzione per ridurre o azzerare l’indennizzo; chi ha già chiesto la risoluzione non può ripiegare sul recesso. Resta però salva, anche dopo il recesso, l’azione di risarcimento dei danni per gli inadempimenti già verificatisi in corso d’opera, che potrà compensarsi con l’indennizzo dovuto.

Frequente è anche il problema della qualificazione: lettere di “risoluzione” o ordini di sospensione possono essere ricondotti dal giudice al recesso quando non risulti un inadempimento dell’appaltatore, con il conseguente diritto di quest’ultimo all’indennizzo legale. Quanto alla prova, l’appaltatore che reclama il mancato guadagno deve dimostrare l’utile netto, cioè la differenza tra prezzo pattuito e costi necessari per completare l’opera: non basta allegare il fatturato perduto, né il pregiudizio può considerarsi notorio. Spetta invece al committente provare l’aliunde perceptum, ossia che l’appaltatore, liberato dall’impegno, abbia impiegato altrove uomini e mezzi ricavandone guadagni sostitutivi.

Nella prassi è utile disciplinare in contratto il recesso, ad esempio con un preavviso o con un criterio forfetario di quantificazione del mancato guadagno, clausole che la giurisprudenza ammette nei limiti della loro chiarezza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2026, n. 6960: il recesso è un diritto potestativo che non richiede giusta causa né un inadempimento dell’appaltatore; non ha senso distinguere tra recesso libero e recesso per giusta causa, e la gravità dell’inadempimento rileva soltanto se il committente proponga una domanda risarcitoria.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 ottobre 2017, n. 23558: il recesso può fondarsi anche sulla sfiducia nell’appaltatore; l’obbligo di indennizzo è effetto automatico della scelta di sciogliersi dal vincolo e può essere neutralizzato solo dalla condanna dell’appaltatore al risarcimento, per compensazione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 4 luglio 2017, n. 16404: recesso e domanda di risoluzione si escludono reciprocamente; il committente che ha optato per il recesso non può poi chiedere la risoluzione per ridurre l’indennizzo, salvo il diritto ai danni per le inadempienze già maturate.
  • Cassazione civile, sez. II, 8 gennaio 2024, n. 421: dopo il recesso il committente può chiedere la restituzione degli acconti e i danni per inadempimenti in corso d’opera; per l’opera incompiuta non si applica la garanzia per vizi dell’art. 1667 c.c., ma la disciplina generale dell’inadempimento.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 luglio 2020, n. 15304: l’appaltatore deve provare l’utile netto conseguibile; è erroneo ritenere notorio il pregiudizio da mancato guadagno e porre a carico del committente la prova contraria.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 aprile 2017, n. 8853: il committente che eccepisce la compensatio lucri cum damno deve dimostrare il proficuo impiego dei mezzi dell’appaltatore liberati dal recesso.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 novembre 2017, n. 28402: il mancato guadagno coincide con l’utile netto e non con il fatturato; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 2021, n. 17379: è nulla per contrasto tra motivazione e dispositivo la sentenza che qualifica lo scioglimento come recesso del committente ma conferma la condanna dell’appaltatore alla restituzione degli acconti senza esaminare l’indennizzo legale.

Rapporti con altre norme

L’art. 1671 c.c. costituisce un’eccezione all’art. 1372 c.c. e si distingue dal recesso convenzionale dell’art. 1373 c.c. per il momento in cui può essere esercitato. Si coordina con l’art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento), con l’art. 1667 c.c. (garanzia per vizi, riservata all’opera ultimata) e con l’art. 1226 c.c. (liquidazione equitativa, ammessa solo per il quantum). Si applica anche agli appalti di servizi continuativi richiamati dall’art. 1677 c.c. e trova un parallelo, nel contratto d’opera, nell’art. 2227 c.c. Negli appalti pubblici il recesso della stazione appaltante è regolato dalla disciplina speciale del codice dei contratti pubblici; anche per gli appalti di servizi la giurisprudenza ammette una liquidazione equitativa dell’indennizzo ispirata ai criteri percentuali di quella disciplina.