Art. 1658 c.c. Fornitura della materia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1658 c.c. stabilisce a carico di chi grava la fornitura della materia necessaria a compiere l’opera. La regola è che la materia sia fornita dall’appaltatore, salvo diversa previsione della convenzione o degli usi. È una norma dispositiva, che descrive il modello tipico dell’appalto: l’appaltatore organizza i mezzi necessari (art. 1655 c.c.), tra i quali rientrano anche i materiali, e ne sopporta il costo nel corrispettivo pattuito.

La ratio è coerente con la gestione a proprio rischio che caratterizza il tipo: l’appaltatore, che conosce i materiali più adatti e li acquista nell’esercizio della sua impresa, è il soggetto più idoneo a procurarli, e il committente ha interesse a ricevere un’opera finita a un prezzo comprensivo di tutto. Il testo è rimasto invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • regola: la materia necessaria all’opera è fornita dall’appaltatore e il suo costo si intende compreso nel corrispettivo;
  • deroghe: la convenzione delle parti o gli usi possono porre la fornitura a carico del committente, in tutto o in parte;
  • natura: la norma pone una presunzione legale relativa, sicché chi sostiene la deroga deve provarla.

Quando la materia è fornita dal committente il contratto resta un appalto, e anzi l’appalto di sola manodopera è figura ricorrente nella pratica (lavorazioni conto terzi, segagione, tinteggiatura con materiali del cliente). Quando invece la materia è fornita dall’appaltatore, il contratto combina un dare e un fare e si pone il problema di distinguerlo dalla vendita, e in particolare dalla vendita di cosa futura.

Profili applicativi

Il primo profilo riguarda l’onere della prova sul prezzo. L’appaltatore che chiede un compenso separato per i materiali, sostenendo che il prezzo pattuito copriva la sola manodopera, deve dimostrare l’accordo derogatorio o l’uso contrario; specularmente, il committente che sostiene di aver fornito materiali, e chiede di compensarne il valore con il prezzo, deve provare di averli forniti. Il riparto non cambia se l’azione è di accertamento negativo promossa dal committente.

Il secondo profilo riguarda la qualificazione del contratto quando l’impresa fornisce un bene da essa realizzato. La giurisprudenza non si limita a confrontare il valore della materia con quello del lavoro: guarda alla volontà delle parti e al risultato voluto. Si ha appalto se il lavoro è lo scopo del negozio e la materia un mezzo, sicché l’impresa realizza un’opera individuata secondo le specifiche del committente; si ha vendita se il lavoro è solo il mezzo per produrre un bene della serie normale, adattato con accorgimenti marginali. La distinzione incide su termini di denuncia dei vizi, responsabilità e disciplina consumeristica.

Infine, quando la materia è fornita dal committente, l’appaltatore deve comunque verificarne l’idoneità con la diligenza tecnica che gli è propria: la norma va letta insieme all’art. 1663 c.c., che gli impone di segnalare i difetti scoperti nel corso dell’opera.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 2 agosto 2019, n. 20870: l’art. 1658 c.c. pone una presunzione legale relativa per cui la fornitura della materia è a carico dell’appaltatore e compresa nel corrispettivo; l’appaltatore che pretende un pagamento separato deve provare la pattuizione contraria o gli usi, anche nel giudizio di accertamento negativo promosso dal committente.
  • Cassazione civile, sez. II, 13 gennaio 2014, n. 468: il committente che afferma di aver fornito o venduto i materiali all’appaltatore, per vantare un credito da compensare, deve provarlo, perché in difetto il corrispettivo si presume comprensivo della materia; il prezzo inferiore a quello di piazza può tuttavia indicare che la materia era a carico del committente.
  • Cassazione civile, sez. II, 31 luglio 1981, n. 4882: poiché la materia si presume fornita dall’appaltatore, incombe al committente che deduca di averla fornita l’onere della prova.
  • Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2014, n. 6439: nell’appalto con materia fornita dal committente, all’obbligo dell’appaltatore di lavorare un determinato quantitativo corrisponde l’obbligo del committente di fornirlo, poiché la materia è il mezzo per produrre l’opera.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 marzo 2013, n. 7624: tra vendita e appalto non decide il raffronto quantitativo tra valore della materia e del lavoro, ma la volontà delle parti; vi è appalto quando le modifiche danno luogo a un opus perfectum specifico e infungibile, nel quale la prestazione d’opera ha valore determinante.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 27 agosto 2020, n. 17931: la prevalenza del fare sul dare non si misura sul costo dei materiali; occorre accertare se la materia sia strumentale alla produzione dell’opera e il lavoro sia lo scopo del negozio.

Rapporti con altre norme

La norma specifica l’art. 1655 c.c. sull’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore e va coordinata con l’art. 1663 c.c. sui difetti della materia fornita dal committente e con l’art. 1673 c.c. sul perimento dell’opera, che pone il rischio a carico di chi ha fornito la materia. Il prezzo comprensivo dei materiali è soggetto alla revisione dell’art. 1664 c.c. per gli aumenti dei costi. La distinzione dalla vendita richiama gli artt. 1470 e 1472 c.c. (vendita di cose future); per i beni di consumo da fabbricare o produrre il codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) equipara alla vendita i contratti di fornitura, con conseguenze sulla garanzia di conformità.