Art. 1658 c.c. Fornitura della materia
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
1. La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1658 c.c. stabilisce a carico di chi grava la fornitura della materia necessaria a compiere l’opera. La regola è che la materia sia fornita dall’appaltatore, salvo diversa previsione della convenzione o degli usi. È una norma dispositiva, che descrive il modello tipico dell’appalto: l’appaltatore organizza i mezzi necessari (art. 1655 c.c.), tra i quali rientrano anche i materiali, e ne sopporta il costo nel corrispettivo pattuito.
La ratio è coerente con la gestione a proprio rischio che caratterizza il tipo: l’appaltatore, che conosce i materiali più adatti e li acquista nell’esercizio della sua impresa, è il soggetto più idoneo a procurarli, e il committente ha interesse a ricevere un’opera finita a un prezzo comprensivo di tutto. Il testo è rimasto invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Quando la materia è fornita dal committente il contratto resta un appalto, e anzi l’appalto di sola manodopera è figura ricorrente nella pratica (lavorazioni conto terzi, segagione, tinteggiatura con materiali del cliente). Quando invece la materia è fornita dall’appaltatore, il contratto combina un dare e un fare e si pone il problema di distinguerlo dalla vendita, e in particolare dalla vendita di cosa futura.
Profili applicativi
Il primo profilo riguarda l’onere della prova sul prezzo. L’appaltatore che chiede un compenso separato per i materiali, sostenendo che il prezzo pattuito copriva la sola manodopera, deve dimostrare l’accordo derogatorio o l’uso contrario; specularmente, il committente che sostiene di aver fornito materiali, e chiede di compensarne il valore con il prezzo, deve provare di averli forniti. Il riparto non cambia se l’azione è di accertamento negativo promossa dal committente.
Il secondo profilo riguarda la qualificazione del contratto quando l’impresa fornisce un bene da essa realizzato. La giurisprudenza non si limita a confrontare il valore della materia con quello del lavoro: guarda alla volontà delle parti e al risultato voluto. Si ha appalto se il lavoro è lo scopo del negozio e la materia un mezzo, sicché l’impresa realizza un’opera individuata secondo le specifiche del committente; si ha vendita se il lavoro è solo il mezzo per produrre un bene della serie normale, adattato con accorgimenti marginali. La distinzione incide su termini di denuncia dei vizi, responsabilità e disciplina consumeristica.
Infine, quando la materia è fornita dal committente, l’appaltatore deve comunque verificarne l’idoneità con la diligenza tecnica che gli è propria: la norma va letta insieme all’art. 1663 c.c., che gli impone di segnalare i difetti scoperti nel corso dell’opera.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma specifica l’art. 1655 c.c. sull’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore e va coordinata con l’art. 1663 c.c. sui difetti della materia fornita dal committente e con l’art. 1673 c.c. sul perimento dell’opera, che pone il rischio a carico di chi ha fornito la materia. Il prezzo comprensivo dei materiali è soggetto alla revisione dell’art. 1664 c.c. per gli aumenti dei costi. La distinzione dalla vendita richiama gli artt. 1470 e 1472 c.c. (vendita di cose future); per i beni di consumo da fabbricare o produrre il codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) equipara alla vendita i contratti di fornitura, con conseguenze sulla garanzia di conformità.