Art. 1659 c.c. Variazioni concordate del progetto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

2. L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

3. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1659 c.c. apre il gruppo di norme dedicate alle variazioni del progetto, cioè alle modifiche dell’opera rispetto a quanto convenuto. Il codice distingue tre ipotesi: le variazioni concordate su iniziativa dell’appaltatore (art. 1659 c.c.), quelle necessarie per eseguire l’opera a regola d’arte (art. 1660 c.c.) e quelle ordinate dal committente (art. 1661 c.c.). Ciascuna ha un proprio regime quanto a presupposti, prova e compenso.

La norma tutela il committente contro le modifiche unilaterali dell’appaltatore. L’opera appaltata è definita dal progetto e dalle modalità convenute, e il committente ha diritto di ricevere esattamente ciò che ha commissionato al prezzo concordato. La ratio della prova scritta e della regola sul prezzo globale è evitare che l’appaltatore, introducendo varianti in corso d’opera, alteri il risultato o lieviti il corrispettivo senza un consenso certo del committente. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • divieto di variazioni non autorizzate (primo comma): l’appaltatore non può modificare le modalità convenute dell’opera senza l’autorizzazione del committente;
  • prova scritta (secondo comma): l’autorizzazione deve essere provata per iscritto; sono quindi escluse la prova testimoniale e quella per presunzioni, salvo la perdita incolpevole del documento;
  • compenso (terzo comma): se il prezzo dell’intera opera è stato fissato globalmente (appalto a corpo o a forfait), l’appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni o aggiunte autorizzate, salvo diversa pattuizione.

Il discrimine con l’art. 1661 c.c. sta nel soggetto da cui proviene l’iniziativa. Se la variazione è proposta dall’appaltatore, anche se poi concordata, si applica l’art. 1659 c.c. con la sua regola probatoria; se è richiesta dal committente, si applica l’art. 1661 c.c. e l’appaltatore può provare l’ordine con ogni mezzo. La giurisprudenza qualifica la forma scritta ora come requisito ad probationem, ora come ad substantiam; in ogni caso l’effetto pratico è che l’autorizzazione non può essere dimostrata con testimoni né desunta dal comportamento del committente.

Profili applicativi

Il contenzioso tipico riguarda le opere extra capitolato fatturate a fine lavori. Il giudice deve anzitutto qualificare ciascuna variazione: se è dovuta all’iniziativa dell’appaltatore, se era necessaria per la regola d’arte, se è stata chiesta dal committente. L’omessa qualificazione costituisce vizio della sentenza. Per le variazioni proposte dall’appaltatore, la tacita accettazione del lavoro da parte del committente, che non abbia sollevato contestazioni, non sostituisce l’autorizzazione scritta.

Occorre poi distinguere le varianti dai lavori extracontrattuali: le opere che non hanno relazione con l’opera appaltata, che ne modificano radicalmente la natura o che sono richieste dopo l’ultimazione costituiscono un nuovo e autonomo contratto, a forma libera, e non soggiacciono all’art. 1659 c.c. Analogamente, l’esecuzione di maggiori quantità di lavorazioni già previste, in un appalto a misura, non è una variante.

All’appaltatore conviene sempre ottenere un ordine scritto o una sottoscrizione delle varianti da parte del committente, anche via posta elettronica, prima di eseguirle. Al committente conviene inserire nel contratto una clausola che richieda l’ordine scritto per qualsiasi variante, ricordando però che il patto sulla forma è rinunciabile anche tacitamente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2025, n. 19346: l’art. 1659 c.c. si applica ogni volta che la variazione è proposta dall’appaltatore, anche se poi concordata; è irrilevante la ragione della proposta (nella specie urgenza per ottenere contributi pubblici) ed è inammissibile la prova testimoniale del consenso del committente.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 agosto 2023, n. 24246: il giudice deve qualificare le variazioni come concordate, necessarie od ordinate, perché il regime probatorio cambia; per quelle su iniziativa dell’appaltatore la prova per facta concludentia è esclusa e l’omessa qualificazione è vizio di motivazione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 maggio 2019, n. 13504: se la variazione deriva dall’iniziativa dell’appaltatore, la tacita accettazione del lavoro da parte del committente, che non lo abbia contestato, non integra l’autorizzazione scritta richiesta per il compenso.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 23 maggio 2019, n. 14099: il corrispettivo per opere extra contratto eseguite su iniziativa dell’appaltatore richiede la prova scritta dell’autorizzazione; per gli interventi attribuiti all’iniziativa del committente vale la prova libera.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5898: le opere senza relazione con l’opera appaltata, che ne mutano radicalmente la natura o richieste dopo l’ultimazione, sono lavori extracontrattuali che danno luogo a un nuovo negozio a forma libera, sottratto ai limiti dell’art. 1659 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 marzo 2013, n. 7624: l’appaltatore che rilevi inesattezze nel progetto del committente non può correggerle di propria iniziativa, ma deve informarlo e ottenere l’autorizzazione scritta; se modifica unilateralmente il progetto risponde dei difetti dell’opera.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 2 agosto 2024, n. 21823: le parti che abbiano pattuito la forma scritta per le variazioni possono rinunciarvi anche tacitamente con comportamenti incompatibili, salvo che il contratto di appalto richieda la forma scritta ad substantiam.

Rapporti con altre norme

L’art. 1659 c.c. va letto con l’art. 1660 c.c. (variazioni necessarie), che consente all’appaltatore di eseguire le modifiche indispensabili alla regola d’arte con diritto a compenso, e con l’art. 1661 c.c. (variazioni ordinate dal committente), che riconosce il compenso anche nell’appalto a corpo e ammette la prova libera. Le variazioni non autorizzate integrano difformità rilevanti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. Il limite probatorio richiama gli artt. 2721-2725 c.c. Negli appalti pubblici la materia è sottratta all’art. 1659 c.c.: ogni variante richiede l’ordine scritto della stazione appaltante secondo il codice dei contratti pubblici.