Art. 1659 c.c. Variazioni concordate del progetto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
2. L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
3. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1659 c.c. apre il gruppo di norme dedicate alle variazioni del progetto, cioè alle modifiche dell’opera rispetto a quanto convenuto. Il codice distingue tre ipotesi: le variazioni concordate su iniziativa dell’appaltatore (art. 1659 c.c.), quelle necessarie per eseguire l’opera a regola d’arte (art. 1660 c.c.) e quelle ordinate dal committente (art. 1661 c.c.). Ciascuna ha un proprio regime quanto a presupposti, prova e compenso.
La norma tutela il committente contro le modifiche unilaterali dell’appaltatore. L’opera appaltata è definita dal progetto e dalle modalità convenute, e il committente ha diritto di ricevere esattamente ciò che ha commissionato al prezzo concordato. La ratio della prova scritta e della regola sul prezzo globale è evitare che l’appaltatore, introducendo varianti in corso d’opera, alteri il risultato o lieviti il corrispettivo senza un consenso certo del committente. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il discrimine con l’art. 1661 c.c. sta nel soggetto da cui proviene l’iniziativa. Se la variazione è proposta dall’appaltatore, anche se poi concordata, si applica l’art. 1659 c.c. con la sua regola probatoria; se è richiesta dal committente, si applica l’art. 1661 c.c. e l’appaltatore può provare l’ordine con ogni mezzo. La giurisprudenza qualifica la forma scritta ora come requisito ad probationem, ora come ad substantiam; in ogni caso l’effetto pratico è che l’autorizzazione non può essere dimostrata con testimoni né desunta dal comportamento del committente.
Profili applicativi
Il contenzioso tipico riguarda le opere extra capitolato fatturate a fine lavori. Il giudice deve anzitutto qualificare ciascuna variazione: se è dovuta all’iniziativa dell’appaltatore, se era necessaria per la regola d’arte, se è stata chiesta dal committente. L’omessa qualificazione costituisce vizio della sentenza. Per le variazioni proposte dall’appaltatore, la tacita accettazione del lavoro da parte del committente, che non abbia sollevato contestazioni, non sostituisce l’autorizzazione scritta.
Occorre poi distinguere le varianti dai lavori extracontrattuali: le opere che non hanno relazione con l’opera appaltata, che ne modificano radicalmente la natura o che sono richieste dopo l’ultimazione costituiscono un nuovo e autonomo contratto, a forma libera, e non soggiacciono all’art. 1659 c.c. Analogamente, l’esecuzione di maggiori quantità di lavorazioni già previste, in un appalto a misura, non è una variante.
All’appaltatore conviene sempre ottenere un ordine scritto o una sottoscrizione delle varianti da parte del committente, anche via posta elettronica, prima di eseguirle. Al committente conviene inserire nel contratto una clausola che richieda l’ordine scritto per qualsiasi variante, ricordando però che il patto sulla forma è rinunciabile anche tacitamente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1659 c.c. va letto con l’art. 1660 c.c. (variazioni necessarie), che consente all’appaltatore di eseguire le modifiche indispensabili alla regola d’arte con diritto a compenso, e con l’art. 1661 c.c. (variazioni ordinate dal committente), che riconosce il compenso anche nell’appalto a corpo e ammette la prova libera. Le variazioni non autorizzate integrano difformità rilevanti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. Il limite probatorio richiama gli artt. 2721-2725 c.c. Negli appalti pubblici la materia è sottratta all’art. 1659 c.c.: ogni variante richiede l’ordine scritto della stazione appaltante secondo il codice dei contratti pubblici.