Art. 1661 c.c. Variazioni ordinate dal committente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
2. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1661 c.c. attribuisce al committente lo ius variandi, cioè il potere di modificare unilateralmente il progetto dell’opera in corso di esecuzione, entro limiti quantitativi e qualitativi. È una deroga al principio per cui il contratto può essere modificato solo per mutuo consenso (art. 1372 c.c.), giustificata dalla struttura dell’appalto: l’opera è realizzata per soddisfare un interesse del committente, che può evolvere durante l’esecuzione, e il rapporto ha una durata che rende frequenti le esigenze di adattamento.
La norma contempera questo interesse con quello dell’appaltatore, che non può essere costretto a eseguire un’opera sostanzialmente diversa da quella assunta né a sopportarne gratuitamente i maggiori costi. Di qui il limite del sesto del prezzo, il limite delle notevoli modificazioni e il diritto al compenso anche nell’appalto a prezzo globale. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Le variazioni oltre i limiti non sono vietate, ma non possono essere imposte: richiedono l’accordo dell’appaltatore e, se accettate, danno luogo a una modifica consensuale del contratto. L’ordine del committente non è soggetto a forma particolare e può essere dato anche verbalmente, purché preciso; il suo contenuto può essere provato con ogni mezzo, comprese le presunzioni.
Profili applicativi
Il punto più rilevante nella pratica è il regime probatorio: a differenza delle variazioni proposte dall’appaltatore (art. 1659 c.c.), quelle richieste dal committente si provano liberamente, anche con testimoni. L’appaltatore che chiede il pagamento di opere aggiuntive deve dunque dimostrare che l’iniziativa è venuta dal committente, e il giudice deve accertare questo dato prima di applicare l’una o l’altra regola.
Quanto al compenso, l’appaltatore deve provare non solo il costo delle opere eseguite, ma anche quello delle opere originariamente pattuite: il supplemento è dovuto solo per l’eccedenza tra le due, non per la mera differenza tra il costo effettivo e il prezzo globale. Nell’appalto a corpo le parti invariate restano remunerate dal prezzo forfettario, mentre le quantità variate si compensano a misura.
Le variazioni di grande portata, che stravolgono il piano originario, escono dallo ius variandi e configurano una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale. Ne derivano conseguenze sui termini: se il committente chiede varianti notevoli, il termine di consegna e la penale per il ritardo originariamente pattuiti vengono meno, salvo che le parti ne fissino di nuovi. Il recesso del committente che sottrae all’appaltatore la parte di opera non eseguita non è una variazione in diminuzione, ma un recesso ex art. 1671 c.c., con obbligo di indennizzo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va coordinata con l’art. 1659 c.c., che regola le variazioni su iniziativa dell’appaltatore e nega il compenso nell’appalto a prezzo globale, e con l’art. 1660 c.c., che riguarda le variazioni necessarie e prevede la soglia del sesto per il recesso dell’appaltatore. Per la determinazione del compenso, in difetto di prezzi pattuiti, soccorre l’art. 1657 c.c. Il recesso del committente è disciplinato dall’art. 1671 c.c.; la penale per il ritardo dall’art. 1382 c.c. Negli appalti pubblici le modifiche in corso di esecuzione sono regolate dal codice dei contratti pubblici e richiedono l’ordine scritto della stazione appaltante, sicché l’art. 1661 c.c. non vi trova applicazione.