Art. 1657 c.c. Determinazione del corrispettivo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1657 c.c. disciplina la determinazione del corrispettivo dell’appalto quando le parti non lo abbiano fissato. Il prezzo è un elemento naturale del contratto (art. 1655 c.c.), ma la legge non lo considera essenziale al punto da far dipendere dalla sua determinazione la validità del contratto: nella pratica dei lavori, specie di piccola entità, è frequente che le parti si accordino sull’opera da eseguire senza quantificarne subito il prezzo.
La norma deroga così alla regola generale dell’art. 1346 c.c., per la quale l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile a pena di nullità: l’appalto senza prezzo resta valido e il corrispettivo viene determinato a posteriori secondo criteri legali sussidiari. La ratio è conservativa: si vuole salvare il contratto già eseguito e garantire all’appaltatore la remunerazione del lavoro svolto, evitando che la lacuna dell’accordo si traduca in un arricchimento del committente. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma stabilisce una gerarchia di criteri:
Si distingue l’appalto a corpo (prezzo globale per l’opera intera) da quello a misura (prezzi unitari moltiplicati per le quantità eseguite). La scelta del criterio di computo appartiene alle parti; l’art. 1657 c.c. integra la volontà contrattuale soltanto dove essa manchi o non sia provata.
Profili applicativi
La giurisprudenza ha esteso la norma all’ipotesi in cui le parti abbiano pattuito un prezzo ma nessuna delle due riesca a provarne la misura. In tal caso la mancata prova dell’accordo non comporta il rigetto della domanda dell’appaltatore: il giudice deve determinare il corrispettivo con i criteri legali, ricorrendo se necessario a consulenza tecnica o al fatto notorio. È un errore frequente dei giudici di merito respingere la domanda di pagamento soltanto perché i testimoni sul prezzo sono stati ritenuti inattendibili.
Il potere del giudice incontra però due limiti. Il primo riguarda la consistenza delle opere: se è controversa la quantità o la natura dei lavori eseguiti, l’appaltatore deve provarle secondo le regole ordinarie, e la consulenza non può supplire a tale onere. Il secondo riguarda il criterio di computo: se le parti dissentono non sull’importo ma sul criterio (ad esempio a misura o a ore), chi invoca il criterio meno consueto deve provarne la pattuizione, e la norma non si applica.
Le fatture emesse dall’appaltatore non provano il credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte; maggiore valore hanno i preventivi accettati, i computi metrici sottoscritti e gli stati di avanzamento formati in contraddittorio con il direttore dei lavori del committente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma deroga all’art. 1346 c.c. e trova il suo omologo, per il contratto d’opera, nell’art. 2225 c.c., e per le professioni intellettuali nell’art. 2233 c.c. Il prezzo determinato secondo l’art. 1657 c.c. resta soggetto alla revisione per variazioni dei costi o difficoltà impreviste dell’art. 1664 c.c. e si integra con i compensi per variazioni (artt. 1659-1661 c.c.). Sul piano probatorio rilevano l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c. sul fatto notorio; quando la determinazione è rimessa al giudice, la mora del committente decorre di regola dalla domanda giudiziale.