Art. 1657 c.c. Determinazione del corrispettivo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1657 c.c. disciplina la determinazione del corrispettivo dell’appalto quando le parti non lo abbiano fissato. Il prezzo è un elemento naturale del contratto (art. 1655 c.c.), ma la legge non lo considera essenziale al punto da far dipendere dalla sua determinazione la validità del contratto: nella pratica dei lavori, specie di piccola entità, è frequente che le parti si accordino sull’opera da eseguire senza quantificarne subito il prezzo.

La norma deroga così alla regola generale dell’art. 1346 c.c., per la quale l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile a pena di nullità: l’appalto senza prezzo resta valido e il corrispettivo viene determinato a posteriori secondo criteri legali sussidiari. La ratio è conservativa: si vuole salvare il contratto già eseguito e garantire all’appaltatore la remunerazione del lavoro svolto, evitando che la lacuna dell’accordo si traduca in un arricchimento del committente. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma stabilisce una gerarchia di criteri:

  • accordo delle parti: prevale sempre la misura del corrispettivo pattuita o il modo di determinarla stabilito dalle parti (a corpo, a misura, a tempo, in economia, a rimborso dei costi);
  • tariffe esistenti o usi: in mancanza di accordo, il prezzo è calcolato secondo le tariffe o gli usi, posti sullo stesso piano salvo che le parti abbiano richiamato una specifica tariffa o che esista una tariffa legale vincolante;
  • determinazione del giudice: in mancanza anche di tariffe e usi, il prezzo è determinato dal giudice, che può fare riferimento ai prezzi di mercato e avvalersi di una consulenza tecnica.

Si distingue l’appalto a corpo (prezzo globale per l’opera intera) da quello a misura (prezzi unitari moltiplicati per le quantità eseguite). La scelta del criterio di computo appartiene alle parti; l’art. 1657 c.c. integra la volontà contrattuale soltanto dove essa manchi o non sia provata.

Profili applicativi

La giurisprudenza ha esteso la norma all’ipotesi in cui le parti abbiano pattuito un prezzo ma nessuna delle due riesca a provarne la misura. In tal caso la mancata prova dell’accordo non comporta il rigetto della domanda dell’appaltatore: il giudice deve determinare il corrispettivo con i criteri legali, ricorrendo se necessario a consulenza tecnica o al fatto notorio. È un errore frequente dei giudici di merito respingere la domanda di pagamento soltanto perché i testimoni sul prezzo sono stati ritenuti inattendibili.

Il potere del giudice incontra però due limiti. Il primo riguarda la consistenza delle opere: se è controversa la quantità o la natura dei lavori eseguiti, l’appaltatore deve provarle secondo le regole ordinarie, e la consulenza non può supplire a tale onere. Il secondo riguarda il criterio di computo: se le parti dissentono non sull’importo ma sul criterio (ad esempio a misura o a ore), chi invoca il criterio meno consueto deve provarne la pattuizione, e la norma non si applica.

Le fatture emesse dall’appaltatore non provano il credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte; maggiore valore hanno i preventivi accettati, i computi metrici sottoscritti e gli stati di avanzamento formati in contraddittorio con il direttore dei lavori del committente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 giugno 2023, n. 17852: l’art. 1657 c.c. deroga all’art. 1346 c.c., sicché la mancata determinazione del prezzo non causa nullità; il giudice può riferirsi ai prezzi di mercato, parametro obiettivo, anche per le opere aggiuntive autonome in un appalto a corpo.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 26 marzo 2014, n. 7185: la sola mancata prova del corrispettivo pattuito non giustifica il rigetto della domanda dell’appaltatore; il giudice deve determinarlo, in mancanza di tariffe e usi, attingendo al notorio o mediante consulenza tecnica.
  • Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2017, n. 20596: la determinazione giudiziale si applica anche quando le parti hanno pattuito il prezzo senza provarlo; è incongruo rigettare la richiesta di consulenza estimativa invocando la necessità di accertare il prezzo originariamente concordato.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 settembre 2022, n. 26365: il potere del giudice è esercitabile solo se non si controverte sull’entità e la consistenza delle opere; altrimenti l’appaltatore deve provarle e la consulenza tecnica non può sostituire tale prova.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1 dicembre 2022, n. 35403: il compenso a tempo è criterio residuale e deve essere provato da chi lo invoca; l’art. 1657 c.c. opera quando le parti, con lo stesso criterio di computo, giungono a importi diversi, non quando divergono sul criterio.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2012, n. 9055: tariffe e usi sono posti sullo stesso piano; in assenza di un richiamo contrattuale o di una tariffa legale, le tariffe delle Camere di commercio non prevalgono sugli usi di piazza praticati all’epoca dei lavori.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 settembre 2018, n. 23557: se le parti hanno concordato un criterio fondato su elementi specifici (ore di impiego dei mezzi, numero di viaggi), il giudice non può prescinderne e deve esigere la prova di quegli elementi; all’appalto non si applica per analogia l’art. 2225 c.c.

Rapporti con altre norme

La norma deroga all’art. 1346 c.c. e trova il suo omologo, per il contratto d’opera, nell’art. 2225 c.c., e per le professioni intellettuali nell’art. 2233 c.c. Il prezzo determinato secondo l’art. 1657 c.c. resta soggetto alla revisione per variazioni dei costi o difficoltà impreviste dell’art. 1664 c.c. e si integra con i compensi per variazioni (artt. 1659-1661 c.c.). Sul piano probatorio rilevano l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c. sul fatto notorio; quando la determinazione è rimessa al giudice, la mora del committente decorre di regola dalla domanda giudiziale.