Art. 1655 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1655 c.c. apre il capo VII del titolo III del libro quarto e fornisce la nozione del contratto di appalto, uno dei tipi contrattuali di maggiore diffusione nella pratica, tanto nei rapporti tra privati quanto, con le integrazioni della disciplina speciale, nei contratti pubblici. La norma descrive un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, nel quale una parte, l’appaltatore, si obbliga verso l’altra, il committente, a realizzare un risultato: un’opera o un servizio.
La funzione del tipo è consentire al committente di ottenere un risultato produttivo senza doverlo organizzare in proprio, trasferendo sull’appaltatore sia l’organizzazione dei fattori produttivi sia il rischio economico dell’operazione. Proprio questi due elementi, l’organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio, distinguono l’appalto da figure contigue come il lavoro subordinato, il contratto d’opera e la vendita. Il testo dell’articolo è rimasto invariato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La definizione si articola in quattro elementi essenziali:
L’appalto è un contratto di risultato: l’appaltatore non si obbliga a una mera attività ma alla consegna dell’opera o all’esecuzione del servizio conformi al convenuto e privi di vizi. Ne derivano la disciplina della verifica e del collaudo (art. 1665 c.c.), la garanzia per difformità e vizi (art. 1667 c.c.) e, per gli immobili destinati a lunga durata, la responsabilità per rovina e gravi difetti (art. 1669 c.c.).
Profili applicativi
La questione pratica di maggiore rilievo è la qualificazione del contratto, che determina il regime applicabile. Rispetto al contratto d’opera (art. 2222 c.c.) la differenza è quantitativa: si ha appalto quando l’esecuzione avviene mediante un’organizzazione d’impresa cui l’obbligato è preposto; si ha contratto d’opera quando prevale il lavoro personale del prestatore, anche con l’aiuto di familiari e di pochi collaboratori, secondo il modello della piccola impresa dell’art. 2083 c.c. Le conseguenze sono significative: nel contratto d’opera i vizi vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 2226 c.c.); nell’appalto la denuncia va fatta entro sessanta giorni e l’azione si prescrive in due anni (art. 1667 c.c.). Un errore di qualificazione può dunque tradursi in una decadenza.
Rispetto alla vendita, quando il contratto combina un dare e un fare, occorre accertare se il lavoro sia lo scopo del negozio e la fornitura della materia solo un mezzo (appalto) o se, al contrario, l’attività di produzione o installazione sia accessoria al trasferimento della cosa (vendita). La valutazione non si fonda sul semplice confronto dei valori economici, ma sulla volontà delle parti e sull’assetto di interessi del regolamento contrattuale. La scelta incide anche sull’applicabilità della disciplina consumeristica sulla vendita di beni.
Nel campo del lavoro, l’art. 1655 c.c. va letto insieme all’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che distingue l’appalto genuino dalla somministrazione di manodopera. Quando l’appaltatore si limita a fornire personale che opera sotto la direzione del committente, il contratto è una interposizione illecita, con effetti sul piano lavoristico, contributivo e fiscale. Spetta a chi invoca l’appalto dimostrare la reale autonomia organizzativa e l’esercizio effettivo del potere direttivo sui propri dipendenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1656-1677 c.c. completano la disciplina del tipo: divieto di subappalto non autorizzato (art. 1656 c.c.), determinazione del corrispettivo (art. 1657 c.c.), fornitura della materia (art. 1658 c.c.), variazioni (artt. 1659-1661 c.c.), revisione del prezzo per circostanze imprevedibili (art. 1664 c.c.), collaudo e accettazione (art. 1665 c.c.), garanzia per vizi (artt. 1667-1668 c.c.), rovina e gravi difetti degli immobili (art. 1669 c.c.), recesso unilaterale del committente (art. 1671 c.c.). Agli appalti di servizi continuativi si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla somministrazione (art. 1677 c.c.). Il confine con il lavoro autonomo è tracciato dagli artt. 2222-2228 c.c., quello con la vendita dagli artt. 1470 e seguenti c.c. Per i rapporti di lavoro rilevano l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contributi; per gli appalti pubblici, la disciplina del codice dei contratti pubblici, che integra quella civilistica.