Art. 1668 c.c. Contenuto della garanzia per difetti dell’opera
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
2. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1668 c.c. completa, nel capo VII del titolo III del libro quarto dedicato all’appalto, la disciplina della garanzia per difformità e vizi dell’opera introdotta dall’art. 1667 c.c. Mentre quest’ultimo stabilisce quando la garanzia opera e entro quali termini deve essere fatta valere, l’art. 1668 c.c. ne definisce il contenuto, cioè i rimedi di cui il committente dispone quando l’opera consegnata non corrisponde al contratto o alle regole dell’arte.
La ratio è quella di contemperare due interessi: quello del committente a ricevere un’opera immune da difetti e quello dell’appaltatore a un accertamento sollecito delle contestazioni sulla propria prestazione. Per questo i rimedi speciali sono sottoposti ai brevi termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1667 c.c. (denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, azione entro due anni dalla consegna). Il testo è rimasto invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma attribuisce al committente, in alternativa, due rimedi diretti a conservare il contratto riequilibrandolo:
Ad entrambi può aggiungersi il risarcimento del danno, subordinato alla colpa dell’appaltatore. Poiché si tratta di responsabilità contrattuale, la colpa si presume: il committente prova l’esistenza dei difetti, l’appaltatore deve dimostrare che non gli sono imputabili.
Il secondo comma prevede il rimedio più radicale, la risoluzione del contratto, consentita solo quando difformità e vizi rendano l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Non basta quindi un inadempimento di non scarsa importanza, come richiede in generale l’art. 1455 c.c.: occorre l’inidoneità totale dell’opera allo scopo cui è destinata.
La scelta tra i rimedi spetta al committente ed è espressione di un diritto potestativo, cioè di un potere che produce effetti nella sfera dell’appaltatore senza bisogno della sua collaborazione.
Profili applicativi
Il presupposto decisivo è che l’opera sia stata ultimata e consegnata. Se i lavori sono stati interrotti o il cantiere abbandonato, la garanzia speciale non opera, anche quando la parte eseguita sia difettosa: il committente si avvale allora degli ordinari rimedi contro l’inadempimento (artt. 1453 e 1455 c.c.), sottratti ai termini brevi dell’art. 1667 c.c. Stabilire se l’opera sia completa o solo viziata è accertamento di fatto, spesso controverso, che il giudice deve motivare con precisione distinguendo i difetti dalle lavorazioni mancanti.
Frequente è il caso del committente convenuto per il pagamento del prezzo, spesso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Egli può opporre i vizi per paralizzare la pretesa in base al principio per cui chi non adempie non può pretendere l’adempimento altrui, richiamato dall’art. 1667, terzo comma, c.c., anche se l’azione di garanzia è prescritta; spetta all’appaltatore che chiede il corrispettivo provare di aver eseguito l’opera a regola d’arte. Sul punto se, a opera consegnata, il committente debba proporre in via riconvenzionale la domanda di riduzione o di eliminazione per ottenere la decurtazione del prezzo, la giurisprudenza di legittimità non è uniforme: la prudenza consiglia di formularla espressamente.
La garanzia, infine, ha un ambito circoscritto ai difetti dell’opera: i danni arrecati per negligenza a beni diversi, ad esempio all’immobile per omessa protezione dagli agenti atmosferici durante i lavori, non vi rientrano e non soggiacciono ai termini dell’art. 1667 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1667 c.c. fissa presupposti e termini della garanzia di cui l’art. 1668 c.c. definisce il contenuto, mentre l’art. 1669 c.c. prevede la responsabilità decennale dell’appaltatore per rovina e gravi difetti degli edifici e delle altre cose immobili destinate a lunga durata. L’art. 1665 c.c. regola la verifica e l’accettazione dell’opera, che incidono sulla garanzia per i vizi riconoscibili. Le norme speciali integrano senza escluderli i rimedi generali degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., applicabili all’opera non ultimata o non consegnata. La presunzione di colpa si ricollega all’art. 1218 c.c., la misura del danno agli artt. 1223 e seguenti. I danni estranei all’opera ricadono nell’art. 2043 c.c. Per il subappalto, l’art. 1670 c.c. disciplina l’azione di regresso dell’appaltatore verso i subappaltatori. Nella vendita, una funzione analoga è svolta dagli artt. 1490 e 1492 c.c.