Art. 1668 c.c. Contenuto della garanzia per difetti dell’opera

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

2. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1668 c.c. completa, nel capo VII del titolo III del libro quarto dedicato all’appalto, la disciplina della garanzia per difformità e vizi dell’opera introdotta dall’art. 1667 c.c. Mentre quest’ultimo stabilisce quando la garanzia opera e entro quali termini deve essere fatta valere, l’art. 1668 c.c. ne definisce il contenuto, cioè i rimedi di cui il committente dispone quando l’opera consegnata non corrisponde al contratto o alle regole dell’arte.

La ratio è quella di contemperare due interessi: quello del committente a ricevere un’opera immune da difetti e quello dell’appaltatore a un accertamento sollecito delle contestazioni sulla propria prestazione. Per questo i rimedi speciali sono sottoposti ai brevi termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1667 c.c. (denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, azione entro due anni dalla consegna). Il testo è rimasto invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma attribuisce al committente, in alternativa, due rimedi diretti a conservare il contratto riequilibrandolo:

  • l’eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell’appaltatore, che è una forma di adempimento in natura dell’obbligazione di garanzia;
  • la riduzione proporzionale del prezzo, che adegua il corrispettivo al minor valore dell’opera difettosa.

Ad entrambi può aggiungersi il risarcimento del danno, subordinato alla colpa dell’appaltatore. Poiché si tratta di responsabilità contrattuale, la colpa si presume: il committente prova l’esistenza dei difetti, l’appaltatore deve dimostrare che non gli sono imputabili.

Il secondo comma prevede il rimedio più radicale, la risoluzione del contratto, consentita solo quando difformità e vizi rendano l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Non basta quindi un inadempimento di non scarsa importanza, come richiede in generale l’art. 1455 c.c.: occorre l’inidoneità totale dell’opera allo scopo cui è destinata.

La scelta tra i rimedi spetta al committente ed è espressione di un diritto potestativo, cioè di un potere che produce effetti nella sfera dell’appaltatore senza bisogno della sua collaborazione.

Profili applicativi

Il presupposto decisivo è che l’opera sia stata ultimata e consegnata. Se i lavori sono stati interrotti o il cantiere abbandonato, la garanzia speciale non opera, anche quando la parte eseguita sia difettosa: il committente si avvale allora degli ordinari rimedi contro l’inadempimento (artt. 1453 e 1455 c.c.), sottratti ai termini brevi dell’art. 1667 c.c. Stabilire se l’opera sia completa o solo viziata è accertamento di fatto, spesso controverso, che il giudice deve motivare con precisione distinguendo i difetti dalle lavorazioni mancanti.

Frequente è il caso del committente convenuto per il pagamento del prezzo, spesso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Egli può opporre i vizi per paralizzare la pretesa in base al principio per cui chi non adempie non può pretendere l’adempimento altrui, richiamato dall’art. 1667, terzo comma, c.c., anche se l’azione di garanzia è prescritta; spetta all’appaltatore che chiede il corrispettivo provare di aver eseguito l’opera a regola d’arte. Sul punto se, a opera consegnata, il committente debba proporre in via riconvenzionale la domanda di riduzione o di eliminazione per ottenere la decurtazione del prezzo, la giurisprudenza di legittimità non è uniforme: la prudenza consiglia di formularla espressamente.

La garanzia, infine, ha un ambito circoscritto ai difetti dell’opera: i danni arrecati per negligenza a beni diversi, ad esempio all’immobile per omessa protezione dagli agenti atmosferici durante i lavori, non vi rientrano e non soggiacciono ai termini dell’art. 1667 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2025, n. 5771: in caso di mancato completamento dell’opera, anche se la parte eseguita è difettosa, non si applica la garanzia degli artt. 1667 e 1668 c.c. ma la disciplina generale dell’inadempimento; è irrilevante a chi sia addebitabile l’incompletezza, perché l’abbandono dei lavori non equivale a consegna.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 febbraio 2022, n. 4077: la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. presuppone il totale compimento dell’opera e non può essere chiesta per lavori interrotti, per i quali operano gli artt. 1453 e 1455 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 luglio 2024, n. 18952: l’accertamento dell’ultimazione dell’opera spetta al giudice di merito, che deve tenere distinti gli elementi che rivelano vizi di un’opera consegnata da quelli che ne denotano l’incompletezza.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 2016, n. 3199: anche l’azione di risoluzione per totale inidoneità dell’opera alla destinazione è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1667 c.c., sicché il committente deve comunque denunciare il vizio entro sessanta giorni dalla scoperta.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1 marzo 2024, n. 5525: il committente che chiede il risarcimento ex art. 1668 c.c. non deve provare la colpa dell’appaltatore, presunta trattandosi di responsabilità contrattuale; i vizi riscontrati si presumono imputabili all’appaltatore, e non basta l’astratta ipotesi di cause alternative come l’intervento di terzi o il tempo trascorso.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 ottobre 2022, n. 31378: la scelta tra i rimedi dell’art. 1668 c.c. è un diritto potestativo del committente, che non è tenuto a pagare prima dell’effettiva eliminazione dei difetti; l’offerta dell’appaltatore di ripararli subordinandola al saldo è solo una proposta, e il rifiuto di pagare va valutato secondo buona fede e proporzionalità.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 marzo 2023, n. 7041: il committente convenuto per il prezzo può opporre i vizi dell’opera anche senza proporre domanda riconvenzionale e anche se la garanzia è prescritta, gravando sull’appaltatore l’onere di provare l’esatto adempimento.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 2 agosto 2023, n. 23592: in senso più restrittivo, a opera completata e consegnata il committente deve azionare i rimedi dell’art. 1668 c.c. e non può limitarsi all’eccezione di inadempimento; in mancanza di domanda, il giudice non può compensare d’ufficio il prezzo con il costo di eliminazione dei vizi.

Rapporti con altre norme

L’art. 1667 c.c. fissa presupposti e termini della garanzia di cui l’art. 1668 c.c. definisce il contenuto, mentre l’art. 1669 c.c. prevede la responsabilità decennale dell’appaltatore per rovina e gravi difetti degli edifici e delle altre cose immobili destinate a lunga durata. L’art. 1665 c.c. regola la verifica e l’accettazione dell’opera, che incidono sulla garanzia per i vizi riconoscibili. Le norme speciali integrano senza escluderli i rimedi generali degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., applicabili all’opera non ultimata o non consegnata. La presunzione di colpa si ricollega all’art. 1218 c.c., la misura del danno agli artt. 1223 e seguenti. I danni estranei all’opera ricadono nell’art. 2043 c.c. Per il subappalto, l’art. 1670 c.c. disciplina l’azione di regresso dell’appaltatore verso i subappaltatori. Nella vendita, una funzione analoga è svolta dagli artt. 1490 e 1492 c.c.