Art. 1660 c.c. Variazioni necessarie del progetto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
2. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.
3. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1660 c.c. disciplina le variazioni necessarie del progetto, cioè le modifiche che non dipendono dalla scelta di una delle parti ma dall’impossibilità di eseguire l’opera a regola d’arte secondo il progetto originario. Si pensi a una natura del terreno diversa dal previsto, a un errore di calcolo strutturale, a norme tecniche sopravvenute, a vincoli imposti dall’autorità. In questi casi il progetto, così com’è, non consente di ottenere il risultato promesso.
La giurisprudenza vi ha ravvisato un’ipotesi di impossibilità parziale dell’oggetto alla quale la legge reagisce non con lo scioglimento del contratto, previsto dall’art. 1672 c.c. per l’impossibilità totale, ma con il suo adattamento. La ratio è conservare il rapporto e consentire il compimento dell’opera, ripartendo in modo equo il costo delle modifiche e riconoscendo a ciascuna parte una via d’uscita quando l’adattamento altererebbe troppo l’equilibrio iniziale. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La necessità va intesa in senso tecnico e oggettivo: non basta che la modifica sia utile o migliorativa, occorre che senza di essa l’opera non possa essere realizzata a regola d’arte. La soglia del sesto riguarda il recesso dell’appaltatore; la nozione di notevole entità, per il recesso del committente, è invece valutativa e tiene conto dell’incidenza tecnica ed economica delle modifiche. Il costo delle variazioni necessarie grava, di regola, sul committente.
Profili applicativi
Il primo problema è il confine con le variazioni concordate dell’art. 1659 c.c. Per le modifiche strettamente necessarie alla regola d’arte la giurisprudenza ammette che l’appaltatore possa procedere anche senza preventiva autorizzazione del committente, con diritto al corrispettivo; spetterà al giudice, in mancanza di accordo, accertarne la necessità e quantificarne il prezzo, in base ai prezzi unitari del preventivo o a quelli di mercato. L’appaltatore che invoca l’art. 1660 c.c. deve però dimostrare la necessità tecnica della modifica.
Il secondo problema è il limite temporale. La norma riguarda variazioni la cui necessità emerge durante l’esecuzione. Se invece, a lavori ultimati, le opere si rivelano inadeguate per difetti di esecuzione, non si tratta di variazioni necessarie ma di vizi, il cui costo di eliminazione resta a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 c.c.
Il terzo profilo riguarda gli errori progettuali. L’appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto fornito dal committente e di segnalarne i difetti: la necessità di variazioni dovuta a errori evidenti che egli avrebbe dovuto rilevare non lo esonera da responsabilità se esegue comunque il progetto senza dissenso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma si colloca tra l’art. 1659 c.c. (variazioni concordate su iniziativa dell’appaltatore) e l’art. 1661 c.c. (variazioni ordinate dal committente). Per l’impossibilità totale dell’esecuzione dispone l’art. 1672 c.c.; per le difficoltà geologiche o idriche impreviste, che non impongono varianti ma rendono più onerosa l’esecuzione, l’art. 1664, secondo comma, c.c. riconosce all’appaltatore un equo compenso. Il recesso del committente in assenza di variazioni necessarie è regolato dall’art. 1671 c.c. L’obbligo di eseguire a regola d’arte discende dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; l’esecuzione non conforme è sanzionata dagli artt. 1667 e 1668 c.c.