Art. 54 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell’art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell’Amministrazione comunale.
La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco.
Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà, salva l’applicazione dell’art. 50 che spetta al prefetto.
Per tale personale funziona la Commissione di disciplina
stabilita, per i sanitari condotti, nell’art. 74 e, nei suoi
confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell’interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell’art. 47.
Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.