Art. 38 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente:
«Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell’interesse dell’amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell’impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell’interesse dell’amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell’impiego.
«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.