Art. 45 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l’ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.