Art. 36 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l’ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.
E in facoltà della Commissione predetta di dichiarare inefficace l’esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l’ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l’ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.
Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.