Art. 44 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:
a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
d) la revoca;
e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.