Art. 50 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, può essere dispensato dall’impiego.
All’interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
La dispensa è pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.