Art. 40 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’ufficiale sanitario:
a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
b) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale;
c) denunzia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del codice penale e dell’art. 4 del Codice di procedura penale;
d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell’interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
e) assiste il podestà nell’esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall’autorità comunale, sia dalle autorità superiori;
f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.