Art. 52 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.