Art. 42 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all’ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell’esclusivo interesse privato.
Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione.
Comma non più previsto dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.