Art. 53 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.