Art. 53 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.