Art. 39 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall’autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.