Art. 55 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. L’assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l’obbligo della cura gratuita dei poveri.
Dove risiedono più medici e più levatrici, il comune stipendia uno o più medici chirurghi, una o più levatrici, secondo l’importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.
I comuni hanno l’obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell’elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.
Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all’assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.