Art. 51 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il posto dell’ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d’ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.