Art. 49 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le dimissioni volontarie dell’ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.
L’ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l’ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finchè non gli sia partecipata l’accettazione delle dimissioni.
L’accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l’ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.