Art. 9 T.U. Ingiunzione Fiscale
Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281)
1. Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all’assegnazione di crediti in pagamento. L’ente creditore però può valersi dell’ufficiale giudiziario o dell’usciere di cui all’art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.
2. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall’ufficiale giudiziario o dall’usciere mediante la consegna all’affittuario od inquilino di un atto contenente l’ordine di pagare all’ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all’ente medesimo.