Art. 2 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797)

1. Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta.

2. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.

3. L’ufficiale giudiziario o l’usciere dell’Ufficio di conciliazione devo restituire all’Ufficio emittente l’originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

4. Per la intimazione ai debitori d’ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all’estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

5. Per la effettuata notificazione è corrisposta all’ufficiale giudiziario o all’usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.