Art. 7 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281)

1. Dell’avvenuto pignoramento giudiziario o l’usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell’atto. Appiè dell’atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

2. Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest’articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.