Art. 13 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281)

1. Ove l’ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l’affittuale o l’inquilino dovrà pagare l’ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

2. So le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

3. Le anticipazioni saranno ammesse se fatto in conformità della consuetudine locale o provate nei modi di legge.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.