Art. 8 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281)

1. L’ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell’ente creditore, e non trovandosi chi assuma l’incarico, si nomina dal sindaco un depositario d’ufficio sopra istanza dell’ente creditore.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.