Art. 24 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

1. Il magistrato assegnerà sempre, nell’interesse dell’ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

2. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.