Art. 29 T.U. Ingiunzione Fiscale
Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797)
1. Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.