Art. 12 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281)

1. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

2. La distribuzione del prezzo tra l’ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

3. Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all’ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.