Art. 20 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

1. Quando occorre dare in affitto i fondi, l’autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

2. Il sequestratario riscuote le rendite o i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell’ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

3. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.