Art. 18 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

1. Il privilegio stabilito nell’art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l’ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

2. Non ha luogo l’amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell’ente che l’avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

3. In tal caso l’ente potrà procedere contro l’affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 a 15 della presente legge.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.