Art. 14 T.U. Ingiunzione Fiscale
Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281)
1. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall’affittuario o dall’inquilino pel fitto o per la pigione l’ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l’affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall’art. 1962 del Codice civile.