Art. 26 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

1. Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorché riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.