Art. 15 T.U. Ingiunzione Fiscale

Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639

(Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797)

1. Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l’ufficiale giudiziario o l’usciere designati nell’art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell’articolo stesso.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1910

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.