Art. 22 T.U. Ingiunzione Fiscale
Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato – R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)
1. Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell’art. 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell’ente che procede, o non viene fatto da altro creditore l’aumento del decimo, in conformità dell’art. 2045 del detto Codice, l’ente medesimo può fare istanza per l’incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l’esito dell’incanto.