Art. 73 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:
1) l’esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.