Art. 73 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1) l’esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1947

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.