Art. 78 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell’opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all’importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile.

2. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.