Art. 87 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Nell’esame delle istanze e dei progetti di derivazione l’Amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d’acqua.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.