Art. 87 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Nell’esame delle istanze e dei progetti di derivazione l’Amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d’acqua.