Art. 85 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l’esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.