Art. 91 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell’eseguire opere di cui al presente capo.

2. Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

3. I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

4. Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.