Art. 86 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l’Amministrazione può, nell’esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d’acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

2. In corrispettivo dell’onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.