Art. 72 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell’agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d’acqua che interessino il territorio consorziale.